“L’art. 126-bis, C.d.S. inquadrato alla luce della dottrina del procedimento amministrativo giusta la distinzione tra dimensione strutturale della contestazione e piano funzionale della sanzione”, in Il civilista, Giuffrè, n. 12, 2011

Attraverso questo contributo è nelle intenzioni dell’autore illustrare una precisa linea di difesa spendibile contro la P.A. resistente rispetto ai verbali da quest’ultima elevati, secondo modalità differita, in danno, di fatto, dei privati cittadini nelle ipotesi in cui tra le sanzioni che conseguono alla contestazione sia ricompresa quella accessoria idonea a sfociare nella ‘pena’ (personale, di natura afflittivo-interdittiva) della decurtazione dei punti dalla patente di guida in titolarità dell’effettivo conducente, quando identificato nella qualità di soggetto attivo della violazione delle norme che sovraintendono alle corrette modalità della circolazione stradale (cfr. tabella dei punteggi allegata all’a. 126-bis, Nuovo C.d.S.).

Dott. Luca Crotti, Avvocato del Foro di Milano

IL CASO

La norma dedotta ad oggetto della presente analisi, interpretata nella sistematica del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (i.e.: Nuovo Codice della Strada), è l’a. 126-bis la cui effettiva portata ha fatto sorgere, per lo più in sede applicativa, notevoli incertezze e perplessità negli operatori pratici del diritto, considerati i gravi dubbi e gli odiosi equivoci che la disposizione medesima ha sollevato tanto sotto il profilo della esatta individuazione del relativo fondamento giuridico quanto sotto quello, conseguente, della identificazione del suo rapporto (rilevante principalmente ai fini giudiziali dell’impugnativa) con la sanzione pecuniaria principale. Denuncia, d’altra parte, il “metodo […] empirico e superficiale” in cui incorrono la dottrina e, con maggior facilità e frequenza, la giurisprudenza nell’opera di inquadramento delle fattispecie che sono chiamate di volta in volta a qualificare: A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 1964, 54.

Il presente studio sviluppa le argomentazioni logico-teoriche che, nell’affrontare la natura e il piano di rilevanza del richiamato articolo di legge, sono dirette a destituire di validità ed efficacia la struttura dei verbali insipientemente predisposti da un consistente numero di Pubbliche Amministrazioni contro-interessate.

Del resto, è fatto notorio, le Autorità deputate a garantire l’osservanza delle norme sulla circolazione stradale rappresentano Istituzione “non preparata ad usare il procedimento amministrativo per proteggere le posizioni soggettive occupate dai privati” (in questo senso cfr., per la migliore dottrina di settore, S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Milano, 2000, 324).

Preso atto di tanto non deve destare particolare imbarazzo il fatto che la letteratura amministrativistica germanica (e, segnatamente, quella di matrice austriaca) ha ritenuto che il cittadino, innanzi alla (invasiva) azione posta in essere (stragiudizialmente) dalla P.A., deve fruire di garanzie non inferiori a quelle accordate al medesimo nell’àmbito dell’esercizio della funzione giurisdizionale: l’effetto empirico prodotto da tale corrente di pensiero, che si sostanzia nel dissolvere i peculiari aspetti del procedimento amministrativo con l’appiattire i connotati di quest’ultimo nel ricondurlo allo schema di quello giudiziario (e, quindi, al modello della procedura contenziosa), pare un chiaro sintomo della diffidenza nutrita verso l’azione dell’amministrazione pubblica, quasi che quest’ultima, in via tendenziale, operasse, se non proprio egoisticamente, quantomeno in vista della primaria realizzazione di un concreto interesse soggettivo, in quanto tale scarsamente sondabile e, quindi, di difficile sindacabilità.

Or dunque scopo di questo lavoro, si dichiara in premessa, è quello di offrire un valido e persuasivo motivo di ricorso in favore del privato cittadino nonché, finalità concorrente dell’attuale studio, è altresì quella di sollecitare, per l’avvenire, la P.A. procedente a “funzionalizzare” debitamente la relativa azione sanzionatoria, adeguandola ai dettami del diritto (e qui si anticipa, in primis, al rispetto degli aa. 24 e 111 della Carta Fondamentale), nella fase di redazione (allo stato, duole rilevare, tout court arbitraria e maliziosa) dei verbali di contestazione mossi verso le succitate pretese infrazioni al C.d.S.

Si ripone, in ogni caso, ragionevole affidamento a che la ricostruzione proposta in queste pagine sappia raccogliere altresì il consenso dei Giusdicenti; essi rappresentano un formidabile strumento per modellare l’azione amministrativa, quando proditoriamente espressiva di una pervicace prassi istituzionale contra ius, in quanto capaci di ricondurla, in via di coazione indiretta e nel primario interesse dei cives, negli uniformi binari ordinamentali tracciati dal diritto positivo vigente e dai principi generali operanti in subiecta materia.

PUNTI CONTROVERSI

La P.A. notifica al proprietario dell’autovettura un verbale nel quale l’allegato modulo per l’indicazione dei dati personali dell’effettivo autore della violazione stradale non consente al privato cittadino di comunicare l’esimente, infra precisata, prevista dalla legge speciale in oggetto.

  1. Ha giuridica cittadinanza, nel nostro ordinamento positivo, l’esercizio stragiudiziale del diritto di difesa ?
  2. Può giudicarsi integralmente invalido il verbale così notificato ?
  3. Il vizio in esame, che di sé infirma il verbale, esplica una rilevanza strutturale o funzionale ?

TRATTAZIONE

1. Invalidità del verbale in ragione della relativa incompletezza strutturale.

       1.1. Per invalidità di un elemento costitutivo essenziale al fine di consentire al destinatario della contestazione il pieno esercizio (anche stragiudiziale) del diritto di difesa.

Entrando sin d’ora in medias res è necessario osservare, in via preliminare, che per Cass. civ. sez. II, 15/01/2010, n. 532 (nel sancire, merita ogni rilievo, la radicale ed assoluta nullità, e non la semplice annullabilità, del verbale impugnato): “in tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla p.a. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso”.

Il cuore della soluzione che si avanza con questo lavoro risiede nella considerazione che l’esercizio del diritto di difesa, nel nostro come in qualsiasi altro ordinamento giuridico, non ha rilievo unicamente nella dimensione giudiziale, assolvendo infatti spesse volte la sua attivazione, come nel caso di specie assolve, ad una spiccata funzione “anti-processuale”, essendone espressamente consentito per legge l’esercizio in via stragiudiziale (cfr., in giurisprudenza, T.A.R. Campania Napoli Sez. V Sent., 24/07/2007, n. 6926; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 30/08/2006, n. 4283; Trib. Genova Sez. II, 19/12/2005; Cass. civ. Sez. III, 31/05/2005, n. 11606; Cons. Stato Sez. IV, 18/12/2001, n. 6292; Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/1996, n. 6787 e Cass. civ. Sez. II, 10/11/1990, n. 10833; v., per la dogmatica, la insuperata opera monografica di R. BOLAFFI, Le eccezioni nel diritto sostanziale, Napoli, 1936, passim).

Tale esercizio stragiudiziale è stato completamente precluso al privato cittadino in diretta ed immediata dipendenza della struttura del verbale redatto, collazionato e notificato, nel corso del relativo procedimento amministrativo, ad opera della P.A. resistente.

In merito si osserva quanto in appresso.

          1.1.a Riconoscimento normativo, in favore del privato, del diritto di difesa ex a. 126-bis, cpv., C.d.S.

L’art. 126-bis, C.d.S. disciplina le modalità attraverso le quali deve avvenire la comunicazione, ad opera dell’organo accertatore e all’indirizzo dell’anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida, finalizzata a disporre (nella fase esecutiva del provvedimento sanzionatorio) la decurtazione dei “punti patente” a carico del soggetto individuato quale destinatario della relativa sanzione – tale prevista dal co. 1 della citata norma -.

Il secondo comma prevede che detta decurtazione debba avvenire, per regola, a carico del conducente, in quanto responsabile della violazione, qualora identificato.

Per il caso di mancata identificazione immediata da parte della P.A. è previsto, a carico del proprietario dell’autovettura in qualità di “corresponsabile”, la doverosità, da adempiersi nel termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla notifica del verbale, di comunicare, all’organo di polizia procedente, i dati personali e della patente di colui che in concreto si trovava alla guida al momento della presunta infrazione.

Il Codice della Strada prescrive, su questo specifico punto, che:

nel caso in cui il proprietario del veicolo effettui tempestivamente la citata comunicazione corredandola di un giustificato e documentato motivo relativo all’impossibilità di addivenire alla indicazione della persona del conducente, il primo non è tenuto, a norma del novellato a. 126-bis, co. 2, C.d.S., al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa pari ad Euro 269,00.

È dunque intuitivo che, nell’espletamento della attività di comunicazione effettuata ai sensi dell’a. 126-bis, cpv., C.d.S., qualora ricorra una causa che ragionevolmente esime il proprietario dall’indicazione dei dati del conducente, lo stesso non potrà essere legittimamente assoggettato alla relativa sanzione pecuniaria.

Tale disposizione, si è chiarito, riconosce pertanto l’eventualità che ricorra una scusante in favore del proprietario dell’auto che, rispondendo all’ordine impartito dalla P.A., non sia in grado di indicare colui che conduceva il mezzo al tempo della rilevata infrazione.

La elementare e inconfutabile ratio della richiamata norma è quella di legittimare il proprietario all’adozione, nella ricorrenza dei dovuti presupposti, di una precisa linea di difesa all’evidente fine di scongiurare che questi possa subire il danno di un prelievo, nella sostanza, indebito da parte della P.A. (v. Cass. civ. Sez. Unite, 08/07/1996, n. 6231).

          1.1.b Assoluta inidoneità della struttura dell’impugnato verbale a consentire l’esercizio delle difese del cittadino.

Orbene non richiede alcun particolare approfondimento l’accertamento che il verbale concretamente predisposto dalla P.A. procedente non lascia materialmente disponibile, al suo interno, alcuno spazio bianco per consentire al privato cittadino di dichiarare che non è in grado di ricordare chi si trovasse alla guida del veicolo al tempo della rilevata presunta infrazione in dipendenza, per es., dell’uso promiscuo che di quello ne viene regolarmente fatto.

Il tutto in manifesta violazione dell’intangibile diritto di difesa del proprietario dell’auto, risultando così totalmente gessato, tale potere, in una delle sue più pregnanti modalità di concreto esercizio (anche stragiudiziale, in prevenzione, quantomeno nei casi in cui, ivi compreso con assoluta certezza quello in esame, è la stessa legge a prevederlo espressamente come possibile), in palmare violazione dell’a. 24, co. 1 e 2 Cost. nonché dell’a. 111, cpv., Cost.

Che il denunciato vizio del verbale abbia rilievo essenzialmente strutturale è di immediata evidenza.

Ed infatti, all’esito di un semplice accertamento documentale, è innegabile che l’impugnato verbale tende oziosamente ad impedire, in danno al privato, una concreta possibilità di difesa assolutamente rilevante al fine di scongiurare la comminatoria di sanzioni che discendono, ad esso identicamente riannodandosi senza distinzioni, da un medesimo fatto illecito fonte della contestazione e causa della sua struttura.

Quanto precisato a significare che la struttura del verbale, attraverso il coessenziale modulo prestampato per la dichiarazione dei dati del conducente, se può non mettere in specifica evidenza la linea di difesa in oggetto (indicando, nel suo corpo, “SCUSANTI: …”), certamente non deve direttamente precluderla con il non lasciare spazio alcuno alle dichiarazioni libere del proprietario dell’auto, per come imposto dallo stesso art. 126-bis, co. 2, C.d.S. nella parte in cui prevede la possibilità di addurre motivate giustificazioni: Corte cost. Ord., 17/12/2008, n. 424.

Ad ogni miglior riprova di quanto affermato si tenga nel dovuto conto che l’a. 383, co. 4, Reg. att. C.d.S. prevede, all’allegato modello VI.1 – da utilizzare in caso di contestazione immediata -, un apposito spazio in bianco deputato a raccogliere le “dichiarazioni del trasgressore”, funzionali all’esercizio di eventuali sintetiche difese;

nel differente caso di contestazione differita il verbale, redatto in ogni sua parte con sistemi meccanizzati, deve essere (sempre a norma del citato co. 4, a. 383, Reg.) “in genere conforme al modello VI.1”;

tale generica conformità tra i due prestampati deve assurgere, sotto il profilo qui esaminato, a totale identità – alla luce degli aa. 126-bis, co. 2, C.d.S. nonché 2 e 24 Cost. – per dover parimenti prevedere il verbale meccanizzato un apposito spazio, (altrettanto) in bianco, al quale consegnare le libere dichiarazioni del proprietario relative alla ricorrenza di una possibile esimente.

Dal pernicioso verbale si evince facilmente che nessuno spazio documentale è concesso al cittadino, né tantomeno alcun richiamo è fatto all’esimente in oggetto, per consentirgli di partecipare le scusanti di cui all’a. 126-bis C.d.S. (a riprova di un illecito ed arbitrario contegno della Autorità odierna resistente, assolutamente parziale e tenuto perciò in danno del soggetto di diritto privato destinatario della notifica del verbale).

Anche da una lettura superficiale dei riprodotti stralci di scheda meccanizzata, emerge con manifesta evidenza che essa:

X) tenta inefficacemente di disporre, come invece può fare solo il Legislatore, degli effetti giuridicamente derivanti da un fatto, qui consistente nella incolpevole mancata individuazione dell’effettivo conducente;

Y) è comunque in aperto contrasto tanto con la stessa lettera dell’a. 126-bis, co. 2, C.d.S. quanto con l’irrinunciabile principio di imparzialità dell’azione amministrativa posto dall’a. 97, co. 1, 2a parte, Cost.: la P.A. procedente, infatti, adotta e di conseguenza impone al privato una interpretatio abrogans della norma sottoposta al presente vaglio, così indirizzando la cooperazione del privato nella sola direzione che conduce alla irrogazione di una sanzione (proprio in dipendenza di tale sviamento, procurato da una Autorità Pubblica istituzionalmente deputata alla esatta applicazione della legge, non può ragionevolmente ritenersi operante, a carico del privato, il principio “ignorantia legis non excusat”).

2. Inscindibile unitarietà del verbale sotto il profilo funzionale e, quindi, strutturale.

L’impugnato verbale è fattispecie complessa che si connota per essere strutturalmente formata da una pluralità di coessenziali elementi costitutivi di un unico e inscindibile nucleo in quanto l’unitario procedimento che la origina è funzionalmente diretto a reprimere la condotta illecita stradale posta concretamente in essere dalla persona dell’effettivo autore della violazione, tale rilevata ad opera della P.A. procedente.

D’altra parte, nell’ipotesi in cui l’illecito stradale venga contestato secondo la modalità differita, il verbale viene notificato, in prima battuta, presso l’indirizzo del proprietario del veicolo con cui è stata commessa la rilevata infrazione in quanto il nesso di solidarietà gravante a carico di questi (responsabilità oggettiva) è il solo strumento che consente all’ordinamento giuridico di garantire il rispetto del principio di effettività del diritto, rivolto ad assicurare validità afflittiva allo speciale sistema sanzionatorio di riferimento (come pure dimostrato dall’a. 7 della L. n. 689/1991 che prevede l’intrasmissibilità, iure successionis, dell’obbligazione pecuniaria in oggetto); fermo, in ogni caso, l’intendimento pubblicistico di sanzionare, in via preferenziale, la persona dell’effettivo violatore (CCost. n. 424/2008): si pensi al caso in cui, notificato il verbale al proprietario del veicolo e compiuta, da parte di quest’ultimo, la tempestiva comunicazione dei dati di una distinta persona indicata quale autore della violazione, la P.A., attivata la responsabilità solidale del primo, notifica comunque un nuovo verbale, comprensivo della contestazione della sanzione principale, a carico della persona fisica identificata quale autore concreto dell’illecito.

È quindi chiaro che attraverso la fase procedimentale diretta alla individuazione della persona dell’autore materiale della infrazione stradale, il cui accertamento è parzialmente demandato dalla legge a carico del proprietario del veicolo (v. a. 126-bis, cpv., C.d.S.) che viene così sollecitato a rilasciare una dichiarazione confessoria (CCost. 16/07/2008, n. 282), l’ordinamento tende a concentrare pure la sanzione principale in testa al primo (benché questa, in origine, sia stata, di necessità, accertata e contestata, da parte della stessa P.A. procedente, a carico dell’unico soggetto inizialmente identificabile, ossia il proprietario del veicolo).

Del resto ogni verbale è formato, per legge, dai seguenti coelementi essenziali che, quali ed in quanto indefettibili componenti di scritturazione documentale, valgono a conferire al primo una inscindibile struttura unitaria:

i) il verbale in senso stretto (richiesto dall’a. 201, co. 1, C.d. S.), ii) il bollettino per l’effettuazione del versamento presso l’indicato numero di conto corrente (giusta l’a. 383, co. 2, 2a parte, Reg. att. C.d.S.), nonché iii) il modulo per la dichiarazione dei dati del conducente (ordinato, come a più riprese chiarito, dall’a. 126-bis, co. 2, ultima parte, C.d.S. in funzione della fase acquisitiva contemplata dal procedimento in esame e quale elemento propedeutico al disposto di cui all’a. 21-bis, co. 1, 1a parte, L. n. 241/1990); iv) le ‘istruzioni’ (tutte prescritte dall’a. 383, cpv., 1a e ultima parte, Reg. att. C.d.S.) circa le modalità estintive dell’infrazione ( civ. Sez. II, 12/11/2007, n. 23506) e circa le modalità delle impugnative; v) la relata di notifica (a norma dell’a. 201, co. 3, C.d.S.).

Si è di fronte ad entità, ma è ovvio, che non integrano elementi giuridici indipendenti, staccati l’uno dagli altri e dotati ciascuno di propria vita, ma si tratta di elementi teleologicamente rientranti nella medesima fattispecie di cui essi stessi sono diretta ed immediata espressione.

Proprio per tale accessibile ragione il modulo è elemento intimamente concatenato all’interno della successione di atti che, predisposti dalla P.A. procedente, conducono alla formazione del verbale di contestazione (preme rilevare che, per massima giurisprudenziale costante il cui richiamo è superfluo, la presente materia è sottratta alla discrezionalità della P.A. in quanto si verte nell’àmbito di provvedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dall’esercizio di una potestà in sé non autoritativa). Trattasi di un aspetto procedurale: a) inderogabile per coerenza con la fattispecie; b) in grado di assicurare il rispetto dei fondamentali principi di economicità e di non aggravamento del procedimento amministrativo diretti a rendere possibile, anche a vantaggio del privato controinteressato, la più “economica” definizione della sollevata contestazione.

Che la complessiva documentazione in esame sia avvinta da un nesso di unitarietà funzionale è altresì comprovato dal fatto che la notifica deve inderogabilmente abbracciare e, in uno, interessare, tutte e ciascuna, le riferite comunicazioni documentali (cfr. Trib. Bari, 13/01/2011).

Del resto, e la considerazione è decisiva anche per individuare l’esatta successione cronologica nella quale devono inderogabilmente disporsi tra loro i singoli elementi della fattispecie, l’unitarietà funzionale del verbale è confermata con assoluta certezza, in considerazione della unicità strutturale del sottostante procedimento, dalla identicità del termine finale (sessanta giorni) che la legge prevede tanto per il ricorso al prefetto (a. 203, co. 1, C.d.S.) o al Giudice di Pace (a. 204-bis, co. 1, C.d.S.) quanto per il pagamento in misura ridotta ex a. 202, co. 1, C.d.S. e per la comunicazione richiesta dall’a. 126-bis, cpv., C.d.S., non a caso ugualmente decorrente, per tutte le rilevate attività, dalla medesima data di notifica del verbale (cfr. Cass. civ. Sez. II, 10/11/2010, n. 22881 e Cass. civ. Sez. I, 20/12/2002, n. 18153).

Sintomatica, infine, è la lettera non solo del co. 8° dell’a. 204-bis, C.d.S. ma anche, in particolare, del cpv., u.p. della citata disposizione che vale a dar conto della reale estensione della fattispecie costitutiva del verbale di contestazione (benché considerata, dalle citate norme, nella facoltativa dimensione del procedimento giudiziale).

L’allegazione del modulo al verbale in senso stretto è quindi effettuata non in mera occasione della notifica di quest’ultimo ma per la necessaria integrazione del nesso di causalità (quanto al rapporto tra soggetto ed evento) al fine di ricollegare la sanzione al concreto autore della condotta antigiuridica.

Ordunque, nel complesso fenomeno procedimentale dedotto ad oggetto di questo vaglio, si è di fronte ad un unitario provvedimento di contestazione che, incorporando il modulo in considerazione della funzione interattiva cui assolve, perfeziona la struttura del corpo costitutivo della fattispecie di cui è espressione.

            2.1. Invalidità dell’intero verbale, per carenza strutturale.

Tanto evidenziato si spiega, quindi, con facilità la invalidità integrale del verbale in oggetto: la invalidità di uno degli atti del procedimento si traduce, per logica conseguenza, nella carenza strutturale di un elemento essenziale del verbale notificato che quindi, pare ora elementare, non può che giudicarsi come illegittimo in quanto formalmente incompleto ovvero, il che è lo stesso, non integro (cfr., per la rilevanza dei “vizi procedimentali” in materia di verbali di accertamento di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, Cass. civ. Sez. I, 14/11/2003, n. 17184 e Cass. civ. Sez. I, 13/01/2005, n. 519).

L’invalidità di uno dei succitati elementi documentali, infatti, non può che ripercuotersi sulla stabilità degli altri, in guisa che il vizio di uno impedisce la conservazione degli altri (simul stabunt, simul cadent) poiché ne risulta pregiudicata la stessa integrità dell’intero procedimento il cui corso, i primi, concorrono unitariamente a rappresentare quali condizioni di legittimità dello stesso e nel quale si inseriscono come frazioni necessarie per l’uguale valore di ‘coelementi costitutivi’ di quell’unica fattispecie legale alla cui formazione essi pariteticamente tendono.

Uno tra i più illustri ed autorevoli Maestri della branca amministrativistica del diritto pubblico osserva sul punto che la “invalidità di un solo elemento rientrante nel corpo costitutivo di un procedimento amministrativo, benché dotato di una propria autonomia in seno a quest’ultimo, pur non valendo ex se ad infirmare automaticamente il corpo stesso nella sua interezza, lo rende insuscettibile di operare in quanto, ove sia fatto valere, importa che il procedimento stesso di cui è parte integrante venga a risultare privo di uno dei suoi elementi di perfezione” (cfr. A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 1964, 335 e ss.).

Or dunque l’utente privato, nell’impugnare integralmente il verbale e, per esso, il procedimento amministrativo ex adverso partecipatogli, esercita l’interesse a risultare legittimamente destinatario di un’azione amministrativa che possa dirsi conforme ab origine, sotto ogni aspetto, alla disciplina normativa che la regola.

Da quanto sinora rilevato ne discende che l’accertamento di questa gravissima violazione non può che condurre il Giusdicente adito ad invalidare integralmente il verbale per la sua incontrovertibile illegittimità strutturale derivata da un procedimento amministrativo, unico ed unitario, svoltosi in manifesta violazione della vigente normativa di riferimento, posta a presidio dell’inviolabile diritto di difesa costituzionalmente garantito (v. pure CCost., sent. n. 25/2005).

I Giudici di legittimità, in assoluta coerenza con quanto qui lumeggiato, riconoscono la potestà della P.A., nonostante la nullità del primo verbale (che, nella specie, non indica i punti patente suscettibili di decurtazione), di intervenire in autotutela effettuando (con il dare corso ad un procedimento di secondo grado) una nuova notifica del verbale con efficacia sanante di quello originario (cfr. SC n. 14228/2010). Si presti ogni dovuta attenzione al fatto che la riportata recentissima sentenza, sancendo la integrale invalidità del verbale per un vizio che attiene ad un aspetto della struttura (contestazione) collegato alla sanzione accessoria, non si esprime in termini di mera ‘regolarizzazione’ del verbale originario né di una sua ‘riforma in funzione di integrazione strutturale’ (il che, implicando la validità del verbale per la restante parte, consentirebbe di concludere per l’autonomia anche strutturale della contestazione principale rispetto a quella accidentale) ma si esprime invece, e correttamente, in termini di vera e propria convalida (benché si trattati in realtà, a rigore, di un fenomeno di rinnovazione del procedimento amministrativo, essendo stato notificato, da parte della P.A., un intero nuovo verbale di contestazione in quanto unico provvedimento dal quale discende ogni efficacia sanzionatoria – esattamente qualifica il fenomeno: Cass. civ. Sez. I, 01/03/2005, n. 4293; riconosce legittimità al rimedio: Cons. Stato Sez. IV, 03/11/1983, n. 766 -).

È evidente quindi che anche per la Cassazione, finché il privato non ha espressamente sollevato davanti al Giudice l’eccezione di invalidità del procedimento in relazione al difetto di una sua qualche parte strutturale (facendo così peraltro venir meno ogni presunzione di legittimità dell’atto), la P.A. conserva il potere di applicare le sanzioni che derivano dalla propria azione, essendo in tal caso possibile una qual sorta di propedeutico ‘ravvedimento operoso’ con il quale la medesima P.A. ponga retroattivo rimedio alla stessa struttura del procedimento originariamente viziato, ma alla sola condizione che ciò avvenga “tempestivamente” – ossia, secondo ragionevolezza, prima di subire l’eccezione processuale del privato -.

Cadere in contrario avviso significherebbe entrare in aperto contrasto con i principi dello Stato di diritto; il che impone di negare, senza esitazione, ogni validità all’impugnato verbale.

Mette una pietra sopra ad ogni eventuale controdeduzione la recentissima Cass. civ. Sez. II, 08/04/2011, n. 8114: “Il verbale di contestazione per violazione del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali. In ordine a siffatti vizi, non sussistendo una scala di minore o maggiore rilevanza […] tenuto conto che nell’ordinamento giuridico vigente non vi è un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione”.

Del resto la contestazione elevata in via differita è modalità dell’azione sanzionatoria amministrativa nell’àmbito della quale devono essere aumentate, e non certo affievolite, le garanzie per il privato, soggetto passivo del provvedimento dell’Autorità pubblica.

3. Rilievo strutturale, e non funzionale, della sollevata eccezione.

In relazione a quanto s’intende chiarire nel presente paragrafo, non è certo mosso da alcuno sterile sfoggio culturale il richiamo, da parte di questa difesa, all’esemplare insegnamento impartito da una delle voci più illustri della dogmatica italiana in sede di analisi dei principi generali che governano la metodologia della scienza giuridica: “Da un pezzo vado insistendo sulla necessità, anche nel campo del diritto, di discernere tra la rilevazione statica e la rilevazione dinamica dei dati; [… pertanto nell’osservazione di qualsiasi fenomeno giuridicamente rilevante è necessario, n.d.a.] distinguere la funzione dalla struttura” (lettera di F. CARNELUTTI, Sulle nuove posizioni del diritto commerciale, in Riv. dir. comm., 1942, I, 68).

É opportuno perciò rimarcare ogni necessaria e decisiva distinzione che corre tra momento strutturale del verbale (Cass. civ. Sez. I Sent., 30/08/2007, n. 18320) e momento funzionale.

Tanto premesso si osserva, all’uopo, che l’oggetto del giudizio, ai presenti fini, è propriamente delimitato dalla produzione del provvedimento impugnato, e non dalla mera sanzione irrogata: oggetto di impugnativa è l’atto amministrativo, nel suo complesso, e non, di per sé, l’ingiunzione dell’autorità che rappresenta una mera conseguenza del primo (cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2005, 798).

In altri termini: non si impugna un impalpabile rapporto sanzionatorio ma il provvedimento che, nel suo insieme, è potenzialmente idoneo a determinare il primo in tutta la sua portata effettuale.

Così ciò che rileva, per l’eccezione qui svolta, è considerare il segmento documentale in esame (e cioè: il modulo) nella sua dimensione statica e non per la funzione che esso è idoneo a svolgere sul piano dinamico, ossia esso deve qui essere prudentemente valutato non per quello a cui serve (irrogazione della sanzione accessoria) ma per quello che è (coelemento essenziale di struttura).

Pertanto a nulla rileva che il verbale non contenga alcun provvedimento irrogativo di sanzione ex art. 126-bis C.d.S.

Su questo specifico aspetto è necessario, in limine, chiarire un pregiudiziale equivoco, figlio di un evidente errore di prospettiva: il modulo non è mai, di per sé, “preavviso di una futura sanzione”.

Infatti il modulo, quale parte integrativa del verbale, è il titolo che giustifica la irrogazione della pena accessoria personale, in quanto esso fonda giuridicamente quest’ultima una volta che, sulla base del primo, è stato individuato il reale conducente (Giudice di pace Catania Sez. I Sent., 12/01/2009; GdP Catania Sez. II, 29/05/2007; Giudice di pace Bari, 28/10/2005 e Cass. civ. Sez. I, 24/03/2004, n. 5875; ma v. anche Giudice di pace Torino, 23/06/2004); né il ricorrente, con questa eccezione, chiede al Giudice direttamente di annullare, ora per allora, una inattuale sanzione rappresentata dalla decurtazione dei punti-patente (solo in questo caso potrebbe avere una qualche spiegazione l’inquadramento, comunque scorretto, che del modulo ne dà Cons. Stato Sez. IV, 28/09/2009, n. 5830 e Cass. civ. Sez. II Sent., 19/11/2007, n. 23999).

Nemmeno è corretto qualificare il modulo come “preavviso di futura sanzione” con riferimento al provvedimento, futuro ed eventuale, irrogativo di una ulteriore sanzione pecuniaria, ‘sostitutiva’ di quella personale, derivante dall’esito di un distinto e autonomo procedimento attivato, quale mero sviluppo ‘succedaneo’ della complessiva vicenda in esame, solo in conseguenza del verificarsi di un nuovo fatto illecito (in sé non ‘stradale’ e, quindi, funzionalmente autonomo) consistente nella mancata comunicazione dei dati del conducente (Cass. civ. Sez. II, 08/08/2007, n. 17348; Cass. civ. Sez. II, 14-05-2010, n. 11811 e Cass. civ. Sez. II, 10/11/2010, n. 22881): ciò significherebbe trascurare del tutto la funzione immediata che il modulo assolve direttamente nel procedimento amministrativo dedotto ad oggetto della procedura giudiziale (degradandolo, in fatto, a mero ‘preavviso’, a rigore, ‘di futura contravvenzione’) e così, fatto ancor più grave, significherebbe svisare totalmente la difesa avanzata dal ricorrente falsandone la reale portata e destituendola della attuale efficienza. Chiara è quindi la irriflessiva visuale assunta da quelle pronunce che addivengono a qualificazioni giuridiche senza aver cura del necessario, prudente, controllo critico delle premesse (mere opinioni) da cui discendono i relativi pronunciamenti.

            Questa eccezione attiene invece, in via immediata e diretta, alla sola dimensione dell’accertamento discendente dalla contestazione dell’illecito stradale partecipata con il notificato verbale.

Non è infatti difficile rilevare che il modulo è elemento della struttura del verbale che assolve, in via diretta, il fine strumentale di imporre, a carico del privato, un attuale dovere di accertamento, ingiunto da parte della P.A. e immediatamente funzionale all’individuazione dell’autore materiale dell’infrazione stradale a carico del quale, il primo, tende a liberare l’efficacia sanzionatoria complementare.

Pertanto il vizio contro il quale il ricorrente insorge consiste nel fatto, innegabile, che il verbale, alla luce del modulo colà inserito, non consente un fisiologico sviluppo della fase conseguente alla richiesta di accertamento (in quanto, come illustrato, esso paralizza il diritto di difesa in titolarità del proprietario del veicolo non consentendo a quest’ultimo di partecipare la nota esimente).

Si sottolinea, or dunque, che:

  1. la notifica del modulo incide la sfera giuridica del destinatario in via diretta ed immediata, determinando, per la evidenziata efficacia vincolante, un concreto ed attuale turbamento di quest’ultima;
  2. l’invalidità di tale elemento documentale, con il gessare l’esercizio stragiudiziale del diritto di difesa in titolarità del privato, genera un’alterazione della posizione giuridica del cittadino rispetto a quella che quest’ultimo, nella fase dell’accertamento, deve per legge occupare nei rapporti instauratisi con l’Autorità amministrativa procedente.

Inutile precisare che, per principio generale, è a decorrere dal momento in cui la cui sfera giuridica del privato è incisa da un atto della Pubblica Amministrazione che il cittadino, da tanto interessato, può far valere i propri mezzi di impugnativa (così, ancòra, cfr. le mirabili pagine di SANDULLI, op. cit., 368 e ss.).

Orbene dalle suesposte considerazioni, è sicuro, discende:

  1. l’esistenza certamente attuale, nel ricorrente, dell’interesse ad agire ex a. 100, c.p.c.: il modulo, infatti, è atto, allo stato, perfettamente impugnabile in quanto produttivo di immediata efficacia esterna vincolante;
  2. nonché la pacifica deducibilità, a concreto oggetto del petitum immediato, della richiesta di invalidazione del procedimento in esame, trattandosi di una eccezione relativa ad un “vizio proprio” di quello stesso verbale impugnato (a prescindere da quale sia il soggetto astrattamente autorizzato, in potenza, ad irrogare la ‘pena’ accessoria e da quale possa esserne il soggetto destinatario – nella qualità di futuro, ipotetico, autore dell’infrazione stradale -).

Coerente corollario dell’accoglimento dell’avanzata difesa è pertanto quello della radicale invalidità del preteso “allegato” e, con esso, dell’intera struttura del verbale cui il primo necessariamente cede ed accede per inscindibile collegamento genetico, tale in quanto prescritto da norma di legge (discorre efficacemente in termini di “solidarietà degli elementi che si inquadrano nel procedimento”: SANDULLI, Il procedimento, cit., 374).

In conclusione si chiede semplicemente al Giudice adito di accertare se un verbale che non lascia materialmente spazio, nella parte dedicata alla contestazione dei punti patente, alla comunicazione delle esimenti riconosciute dall’a. 126-bis, co. 2, C.d.S. è o meno idoneo a consentire al privato l’esercizio del diritto di difesa.

Or bene un qualunque operatore giuridico, di tanto richiesto, non può che concludere, per le ragioni sopra enunciate, che un tipo di verbale quale quello dedotto ad oggetto di giudizio è strutturalmente incompleto perché lesivo, per vizio di forma, dei poteri che la legge garantisce al privato cittadino: Trib. Roma Sez. XIII, 19/07/2010.

 

SOLUZIONE AL CASO

Attivazione extragiudiziale del diritto di difesa.

* L’esercizio del diritto di difesa da parte del proprietario dell’autovettura è espressamente consentito in via stragiudiziale dall’a. 126-bis, cpv., C.d.S. ma tale facoltà è normalmente preclusa dagli stessi verbali predisposti (contra jus) e notificati al privato da parte della P.A. procedente.

Unitarietà del verbale confezionato dalla P.A. ingiungente.

* Il verbale di contestazione, essendo all’origine funzionalmente diretto ad individuare e ‘colpire’ l’effettivo autore della violazione, si caratterizza per rivestire una struttura inscindibilmente unitaria.

Incompletezza strutturale del verbale in oggetto.

* Il vizio del modulo allegato agli atti di contestazione, qualora fatto tempestivamente valere dal privato, è idoneo a ripercuotersi sull’intero verbale notificato, determinandone l’illiceità e, quindi, l’invalidità stessa.

Rilevanza strutturale dell’eccezione sollevabile da parte del cittadino.

* La difesa del privato, esperibile contro il prefato vizio, ha valenza esclusivamente strutturale e non incontra alcun ostacolo in materia di interesse ad agire né di petitum immediato e non è affatto sollevata contro un “mero preavviso di futura sanzione”.

GIURISPRUDENZA

T.A.R. Campania Napoli Sez. V Sent., 24/07/2007, n. 6926

Atti amministrativi
diritto di accesso

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. A tal riguardo, va precisato che la disposizione non prevede un momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato, essendo sufficiente per il giudice accertare che la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Né tantomeno rileva il fatto che l’interessato non dia poi corso all’azione giudiziale.

Cass. civ. Sez. III, 31/05/2005, n. 11606
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)
Azione del danneggiato
in genere

Poiché la speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale ex L. 24 dicembre 1969 n. 990, prevede obbligatoriamente una fase preliminare stragiudiziale, il danneggiato ha diritto – al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito – di farsi assistere da un legale di fiducia anche in detta fase stragiudiziale e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, a ottenere il rimborso delle relative spese legali.

Cass. civ. Sez. Unite, 08/07/1996, n. 6231
CIRCOLAZIONE STRADALE
Patente
(sospensione e revoca)

Con riguardo ad infrazione al codice della strada, comportante l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una sanzione accessoria, consistente nella sospensione della validità della patente, la controversia, con la quale il contravventore, che abbia pagato spontaneamente la prima (valendosi del versamento in misura ridotta), si opponga all’applicazione della seconda e chieda, contestualmente, il rimborso della somma pagata, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (pretore), atteso che con quest’ultima istanza, la parte privata fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere sottoposta a prestazioni pecuniarie se non nei casi previsti dalla legge, attenendo al merito la questione se tale domanda possa proporsi nella forma dell’opposizione di cui alla l. n. 689 del 1981, e che tale rimedio è esperibile avverso il provvedimento irrogativo della sanzione accessoria, in forza dell’art. 117 d.lg. n. 360 del 1993 – integrante l’art. 218 del codice della strada con un comma 5, secondo cui avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 dello stesso codice- che ha espressamente attribuito al pretore la cognizione dell’indicata opposizione e che per il principio della “perpetuatio iurisdictionis” (che continua a sussistere in base al testo dell’ art. 5 c.p.c. risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990) si applica anche ai giudizi di opposizione promossi prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, trattandosi di norma attributiva della giurisdizione sopravvenuta in corso di causa.

Corte cost. Ord., 17/12/2008, n. 424
CIRCOLAZIONE STRADALE
Patente
in genere
Questioni di legittimità costituzionale
Sanzioni, in genere
Circolazione stradale – Patente a punti – Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell’infrazione – Prevista irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza che non sia giustificata da documentato motivo – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza nonché lesione del diritto di difesa – Esclusione – Manifesta infondatezza della questione.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perché, subordinando alla sussistenza di un giustificato e documentato motivo l’esonero dalla sanzione pecuniaria prevista a carico del proprietario dell’autoveicolo che non comunichi i dati personali e della patente del conducente, determinerebbe un’eccessiva compressione del diritto di difesa e riserverebbe irragionevolmente ai destinatari dell’obbligo un trattamento più severo di quello contemplato dall’art. 180, comma 8, dello stesso codice, che prevede l’esonero dalla sanzione in presenza di un giustificato motivo e senza dovere di allegazione documentale. Il legislatore non ha fatto un uso distorto della discrezionalità che gli compete in materia, poiché l’obbligo di comunicazione è strumentale alla soddisfazione di un interesse, la repressione delle infrazioni stradali, che è strettamente collegato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e giustifica il rigore con cui è stata disciplinata la prova idonea ad esonerare da responsabilità il proprietario. Non c’è contrasto neppure con l’art. 24 Cost.: infatti, non è corretto affermare che la norma costringe i soggetti tenuti alla comunicazione a procurarsi ex post e per iscritto la prova dell’esimente, giacchè l’onere di documentazione non investe l’impossibilità di comunicare, ma semplicemente quelle circostanze fattuali idonee a rivelare la non esigibilità, nel singolo caso di specie, dell’obbligo di trasmissione dei dati.

Corte cost. Ord., 16/07/2008, n. 282
CIRCOLAZIONE STRADALE
Patente
in genere
Questioni di legittimità costituzionale

Circolazione stradale – Patente a punti – Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell’infrazione – Sanzionabilità della mancata comunicazione – Disciplina originaria, applicabile ‘ratione temporis’ – Lamentata irragionevolezza, per l’imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi – Asserita lesione del diritto di difesa, per contrasto con il principio ‘nemo tenetur se detegere’, ritenuto operante anche in “ambito extrapenale” – Esclusione – Manifesta infondatezza della questione

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 214, e dell’articolo 180, comma 8 del medesimo codice, censurati, in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto prevedono un obbligo per il proprietario non conducente di un veicolo con il quale è stata commessa una violazione del codice della strada, alla quale consegue la perdita dei punti della patente, di comunicare le generalità del conducente, e, in riferimento all’art. 24 Cost., ove interpretati come impositivi di un obbligo di rendere testimonianza. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente – e cioè la scelta del legislatore di reprimere penalmente l’omissione, da parte del cittadino, dell’obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l’omessa comunicazione di dati idonei a consentire l’identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali – sono eterogenee, mentre, premesso che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, la previsione dell’obbligo di comunicazione risulta chiaramente diretta a provocare – allorché la persona del conducente, autore dell’infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo – una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204-bis del codice della strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione, dovendosi tenere conto, nel comparare “la posizione dell’imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all’intervento nel processo civile”, che “una cosa è: nemo testis in causa propria cui s’ispira l’art. 246 c.p.c., e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se ” cui si ispira, invece, il codice di rito penale.

Cass. civ. Sez. II, 12/11/2007, n. 23506
CIRCOLAZIONE STRADALE
Sanzioni, in genere
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Pagamento in misura ridotta

In tema di sanzioni previste dal codice della strada, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, le modalità del relativo pagamento devono essere indicate nel verbale di accertamento, a pena di illegittimità di quest’ultimo.

Trib. Bari, 13/01/2011
CIRCOLAZIONE STRADALE
Circolazione stradale, in genere
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Sanzione amministrativa in genere

In tema di infrazione al codice della strada, il vizio di notifica del verbale di accertamento riflette i propri effetti sulla validità del verbale e di ogni atto dallo stesso conseguente, compresa la cartella di pagamento, che di conseguenza deve considerarsi nulla. In caso di mancata notifica del verbale, è onere dell’ente accertatore provare l’avvenuta notifica unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa. La prova dei suddetti presupposti costituisce requisito indefettibile affinchè il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada acquisisca efficacia di titolo esecutivo e la sanzione pecuniaria in esso contenuta divenga esigibile mediante cartella esattoriale.

Cass. civ. Sez. II, 10/11/2010, n. 22881
CIRCOLAZIONE STRADALE
Sanzioni, in genere
CIRCOLAZIONE STRADALE – Sanzioni – In genere – Obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 126 bis cod. strada, all’organo di polizia procedente, i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione – Termine relativo – Sospensione in attesa della definizione del procedimento di opposizione al verbale di tale infrazione – Esclusione – Annullamento del verbale della infrazione presupposta – Irrilevanza – Fondamento

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Lagonegro, 24/02/2006).

Cass. civ. Sez. I, 14/11/2003, n. 17184
NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)
Notificazione
a mezzo posta

Ove la notificazione di un atto, quale il verbale di accertamento di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, deve essere compiuto dall’amministrazione a pena di decadenza in un termine dal quale decorre un ulteriore termine nel quale l’atto può essere impugnato dal destinatario, l’esaurimento del rapporto, se la notifica è avvenuta in forza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, va diversamente valutato in relazione al notificante e al destinatario della notifica. Con la tempestiva notifica, regolare secondo le norme vigenti al momento in cui è avvenuta, l’autorità che ha accertato la sanzione impedisce il verificarsi della decadenza e tale effetto deve ritenersi definitivamente acquisito, impedendo l’estinzione dell’obbligo del destinatario di pagare la sanzione, così che l’amministrazione può reiterare la notifica entro il termine di prescrizione. Quanto, invece, al destinatario della notifica, lo stesso può dedurre la nullità della notifica stessa, ancorché sopravvenuta a seguito di pronuncia della Corte costituzionale successiva alla notifica stessa, in sede di impugnazione del ruolo, emesso in relazione alla particolare infrazione. Deriva, da quanto precede, pertanto, che le declaratorie di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 (dell’articolo 8 della legge n. 890 del 1982, in tema di notifica a mezzo del servizio postale e di rifiuto del destinatario di ricevere il piego o di impossibilità, temporanea di consegnare lo stesso) sono applicabili pur con riguardo alle notifiche avvenute anteriormente alla detta pronuncia, nel senso che pur non potendosi pronunciare in danno dell’amministrazione la decadenza prevista dall’articolo 201 del codice della strada, in sede di opposizione alla cartella esattoriale l’opponente può dedurre la nullità della cartella e della notifica dei verbali e ogni altro vizio procedimentale e sostanziale anteriore alla emissione della cartella.

Cass. civ. Sez. I, 01/03/2005, n. 4293
REGIUDICATA CIVILE
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

La sentenza passata in cosa giudicata, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, abbia pronunciato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio per vizi di forma o procedimentali, senza conoscere della legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria punitiva, contiene un accertamento che impedisce per la forza del giudicato di rimettere in discussione la legittimità del provvedimento annullato, mentre non contiene, in ossequio ai principi in ordine ai limiti oggettivi del giudicato anche implicito, alcun accertamento che impedisca l’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di rinnovare, con contenuto sostanziale identico, il provvedimento, con l’eliminazione dei vizi formali e procedimentali accertati.

 

Cass. civ. Sez. II, 08/04/2011, n. 8114
CIRCOLAZIONE STRADALE
Sanzioni, in genere
SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Regolamento delle spese
compensazione parziale o totale
in genere

Il verbale di contestazione per violazione del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali. In ordine a siffatti vizi, non sussistendo una scala di minore o maggiore rilevanza, non può di certo sostenersi che i vizi appartenenti alla prima categoria siano più lievi di quelli della seconda, tenuto conto che nell’ordinamento giuridico vigente non vi è un favor per gli errori meramente procedurali della Pubblica Amministrazione. Ne consegue, alla luce di quanto suesposto, che l’accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto C.d.S. soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.

Cass. civ. Sez. I Sent., 30/08/2007, n. 18320
CIRCOLAZIONE STRADALE
Circolazione stradale, in genere
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione
SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE – OPPOSIZIONE – IN GENERE – Verbale di accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle concernenti la circolazione stradale – Ammissibilità – Esclusione.

Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l’opposizione proposta non già avverso l’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d’ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità. (Cassa senza rinvio, Trib. Tortona, 12 Maggio 2000).

Cass. civ. Sez. I, 24/03/2004, n. 5875
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Depenalizzazione

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico ali’ordinanza-ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo – se non impugnato – a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada.

Cass. civ. Sez. II Sent., 19/11/2007, n. 23999
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE – OPPOSIZIONE – IN GENERE – Impugnazione immediata di verbale di accertamento nella parte riguardante la decurtazione dei punti dalla patente – Esclusione – Ragioni.

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto “de quo”, in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell’art. 126 bis codice della strada, come modificato dall’art. 44 del d.l. n. 262 del 2006 convertito con modifiche dalla legge n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta. (Cassa con rinvio, Giud. pace Corigliano Calabro, 29 Giugno 2005).

Cass. civ. Sez. II Sent., 08/08/2007, n. 17348
CIRCOLAZIONE STRADALE
Sanzioni, in genere
CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – IN GENERE – Illecito previsto dall’art. 126 – bis, secondo comma, cod. strada – Incidenza delle cause di estinzione e di non punibilità e di eventuali modifiche legislative dell’illecito amministrativo presupposto – Esclusione.

In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento all’illecito previsto dall’articolo 126-bis, secondo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell’obbligo, nell’una e nell’altra specifica formulazione, è unico, cioè finale e non iniziale, sì che, una volta decorso, l’obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta; di conseguenza, nella configurazione di detto illecito non possono influire non solo le cause di estinzione o di non punibilità dell’illecito presupposto, successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione di quest’ultimo, compresa la stessa “abolitio criminis”. (Rigetta, Giud. pace Viterbo, 19 Dicembre 2005).

Trib. Roma Sez. XIII, 19/07/2010
CIRCOLAZIONE STRADALE
Circolazione stradale, in genere
Sanzioni, in genere

L’obbligo di comportamento di cui all’art. 126 bis e all’art. 180 Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), prescinde dalla condotta di guida e trova il proprio fondamento nel dovere di collaborazione del privato con la P.A. alla corretta definizione del procedimento inerente la decurtazione dei punti dalla patente di guida nei confronti dell’effettivo soggetto accusato di aver posto in essere l’infrazione al predetto Codice oltre che nella necessità di consentire una difesa a tale soggetto. Ne consegue che, l’eventuale impugnazione del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada, non incide in alcun modo sull’obbligo del privato di fornire alla P.A., la propria collaborazione consistente nella comunicazione dei dati personali e della patente del conducente effettivo cui deve essere ricondotta la sanzione oggetto di contestazione.

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