“Dei legittimari” (artt. 536-538), in Fonti del diritto italiano, Codice delle successioni e donazioni, a cura di M. Sesta, vol. 1, Giuffrè, 2011

Legittimari.Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità  o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli  ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla   successione  in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

             BIBLIOGRAFIA

            NICOLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, Messina, 1934. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939. SANTORO PASSARELLI, Dei legittimari, COM. D’A.F., Libro delle successioni, Firenze, 1941. CICU, Le successioni, Milano, 1947. CASULLI, Successioni (diritto civile): successione necessaria, NNDI, XVIII, Torino, 1957. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte. Parte generale, II, Napoli, 1958. PINO, La tutela dei legittimari, Padova, 1958. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, II, Torino, 1965. PIRAS, Tr. G.S-P, Successioni per causa di morte, parte generale, successione necessaria, Milano, 1965. GROSSO e BURDESE, Le successioni. Parte generale, Tr. VAS., Torino, 1977. AZZARITI – MARTINEZ – AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979. FERRI, Delle successioni – Dei legittimari (artt. 536-564), COM. S.B., Bologna-Roma, 1981. GIANNATTASIO, Successione IV) Successione necessaria, EGI, XVIII, Roma, 1990. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990. TAMBURRINO, Successione necessaria, EdD, XLIII, Milano, 1990. CANTELMO, Successioni e donazioni, a cura RES., Padova, 1994. LA PORTA, Il trasferimento delle aspettative. Contributo allo studio delle situazioni soggettive attive, Napoli, 1995. BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Le successioni a causa di morte, Torino, 1996. FERRARI, L’accrescimento, Tr. RES., 6, Torino, 1997. CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, Tr. RES., 5, I, Torino, 1997. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, Tr. C.M., Milano, 2000. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 2009. DOSSETTI, LA PORTA, BONILINI, Tr. BON., La successione legittima, III, Milano, 2009. PENE VIDARI, La successione legittima e necessaria, Tr. S., Milano, 2009. MARINARO, La successione necessaria, Tr. diritto civile CNN, Napoli, 2009; DE ROSA, COM. GAB., Delle successioni, sub artt. 456-564, Torino, 2009.

SOMMARIO

  1. La cd. successione ‘necessaria’. – 2. I soggetti legittimari. – 3. Il diritto alla legittima. – 4. La natura mobile della quota. – 5. Rilevanza della qualifica ereditaria nella dimensione processuale. – 6. Profili internazionalprivatistici.
  2. La cd. successione ‘necessaria’. 1.1. Articolo così sostituito dalla riforma del diritto di famiglia (art. 172 L. n. 151/1975). 1.2. La successione ‘necessaria’ non è per sua natura un tertium genus del succedere causa mortis inteso quale sistema che contempla, in automatico, una delazione “contra testamentum” (v. SC 9.1.1967/92 e, in dottrina, CICU, 21 ss.) né essa può integrare un fenomeno di successione a titolo particolare per la mancanza di una delazione ereditaria in senso proprio – se così fosse il legittimario pretermesso non risponderebbe mai dei debiti ereditari (come pur tuttavia autorevolmente sostenuto da AZZARITI, 1990, 227, FERRI, 8 ss. e CANTELMO, 473, anche argomentando dalla qualità di terzo che la giurisprudenza riconosce al legittimario rispetto al negozio simulato concluso dal de cuius: SC 6.10.2005 n. 19468 e 30.7.2002 n. 11286) – ma è species rientrante, insieme alla successione intestata, nel genus della successione che ha titolo nella legge (PINO, 66, MENGONI, 44 ss. e, quanto al principio di unicità della delazione, v. SC 18.10.1988 n. 5666). Per il caso di legittimario vocato per testamento a titolo di erede nella sola quota di legittima: la chiamata così congegnata, utile ad evitare un’altrimenti totale pretermissione del soggetto designato per legge, resta testamentaria (LA PORTA 2009, 720). 1.3. La successione necessaria non soggiace alla copertura costituzionale di cui all’art. 42 (SC 24.6.1996 n. 5832) ed è statuto non “di diritto” ma “di legge” (LA PORTA 2009, 711). Crescenti gli impulsi riformisti (BONILINI, 729 ss.).
  3. I soggetti legittimari. 2.1. Il legislatore apre la disciplina dedicata ai legittimari con il determinare le categorie di soggetti in favore delle quali riconosce la quota di riserva, tali individuate in attuazione di un superiore principio di una diretta (o, per CICU, 210, mediata) solidarietà familiare intercorrente tra i più stretti congiunti (DELLE MONACHE, Scenari attuali in materia di tutela del legittimario, NGCC, II, 2008, 60 e FERRI, 1 ss.) o ai fini di tutelare interessi eminentemente privatistici di alcuni familiari (DOSSETTI, 17) che risultano in ogni caso “legati al de cuius da strettissimi vincoli di sangue o da grande intimità d’affetti” (cfr. Relazione al Re del Guardasigilli, n. 75). La legge si cura di proteggere la famiglia ristretta (c.d. nucleare) dalla quale restano esclusi i parenti collaterali e gli ascendenti naturali del de cuius (MARINARO, 43 ss.). 2.2. Notevole rilievo ha assunto la figura del coniuge superstite (innestato anche formalmente al primo posto nell’ordine dei legittimari) attuandosi altresì, con riferimento ai discendenti, una sostanziale parificazione tra figli legittimi e naturali (quando la filiazione è volontariamente riconosciuta o giudizialmente dichiarata), ferma la facoltà di commutazione, in favore dei primi, ex art. 537 co. 3 c.c.. È risultata manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità in relazione all’esclusione dell’ascendente naturale dalla cerchia dei legittimari (T. Genova 8.10.1983). 2.3. In base al co. 2 della presente norma, ai figli legittimi sono equiparati: i) i legittimati: per susseguente matrimonio (tranne il caso di figlio naturale riconosciuto da un solo genitore prima o durante il matrimonio e riconosciuto anche dall’altro dopo lo scioglimento delle nozze derivante da morte del coniuge o da divorzio) o per provvedimento del giudice (il cpv. dell’art. 290 c.c. si applica non solo se il medesimo genitore aveva già iniziato l’azione ma anche se la domanda era stata presentata dagli ascendenti entro un anno dalla sua morte); ii) gli adottivi: in caso di adozione legittimante (ex art. 55 L. 4.5.1983 n. 184) i minori sono equiparati ai figli legittimi (v. anche art. 304 c.c.). Anche i figli legittimati e adottivi dispongono quindi della cit. facoltà di commutazione. In caso di cd. ‘filiazione civile’: l’adottato non vanta alcun diritto successorio nei confronti dei parenti dell’adottante (neppure per rappresentazione) in quanto questi ultimi non hanno scelto di darsi un erede al di fuori dalla regola della consanguineità. L’adottato può però essere rappresentato dai suoi discendenti nella successione dell’adottante (cfr. art. 468 c.c.). 2.4. Sono ravvisabili due classi di legittimari: quella dei parenti, suddivisa in due ordini (figli ed ascendenti), e quella del coniuge suddivisa a sua volta in due ordini (coniuge legittimo e putativo): si può avere un concorso tra le due classi (data la diversa natura del vincolo che lega al de cuius gli appartenenti a ciascuna di esse) mentre, all’interno di ognuna, i membri del primo ordine escludono quelli del secondo (CATTANEO, 436 ss.). 2.5. I medesimi diritti riconosciuti ai figli legittimi o naturali spettano ai discendenti di questi ultimi, così evidenziandosi come il diritto di rappresentazione (ex artt. 467 e ss. c.c.) è derogabile nei limiti della quota disponibile: una pretermissione d’ascendente o la previsione da parte del testatore di un meccanismo sostitutivo non può mai ledere la legittima spettante ai discendenti del sostituito; per altra dottrina invece, se così fosse, il secondo capoverso della norma in commento risulterebbe inutile, dovendosi altresì ritenere come la presente disposizione reca seco un contenuto più ampio rispetto a quello delle fattispecie inquadrabili nell’art. 467 c.c.: nell’art. 536, co. 3 c.c., infatti, si ha un’ipotesi di rappresentazione ‘anomala’ (rispetto a quella di cui all’art. 467 c.c.) nel diritto (potestativo) ad una quota di eredità agguagliata a quella riservata all’ascendente, pure nel caso di pretermissione del figlio (che non viene all’eredità tramite l’azione di riduzione) e, quindi, anche per il caso di assenza di chiamata (MENGONI, 155 e 156).
  4. Il diritto alla legittima. 3.1. Prima dell’apertura della successione il legittimario occupa una posizione di attesa meramente fattuale volta all’acquisto dei beni ereditari, vertendosi indi nell’alveo di un’aspettativa di semplice fatto, ossia giuridicamente irrilevante (v. art. 456 c.c.), come tale non assistita da alcuna forma giuridica di tutela interinale (LA PORTA 1995, 203 ss. e NICOLÒ, 37 ss. nonché SC 19.11.2010, n. 23508; contra RUBINO, 304 ss., nota 3, sull’onda della risalente concezione del riservatario come erede necessario ipso iure). 3.2. La quota di legittima è quota individuale e, dunque, l’azione di riduzione non è strumento di tutela collettivo (SC 12.5.1999 n. 4698). Il diritto del legittimario è, da parte del medesimo titolare e nel rispetto dell’art. 458 c.c. (SC 14.7.1983 n. 4827), disponibile (arg. ex art. 557 c.c. nonché v. SC 28.3.1997 n. 2773, 7.5.1987 n. 4230 e 22.7.1963 n. 2034). 3.3. Il diritto di legittima è un vero e proprio limite (esterno e cioè non strutturale rispetto) all’autonomia privata testamentaria dell’ereditando (PIRAS, 223) tant’è che il concreto azionamento del diritto alla legittima presuppone un conflitto attuale tra volontà della legge e volontà del de cuius (MENGONI, 45) laddove, nella successione intestata, l’istituto della riserva vale ad integrare correttivamente (ex artt. 553 e 582 c.c.) il contenuto della successione ab intestato (MENGONI, 46). Difatti la disponibile (e, per essa, l’autonomia privata del de cuius) può oggi giungere ad essere compressa sino ad 1/4 del patrimonio ereditario (v. artt. 542 e 544 c.c.). La tesi classica in base alla quale il cd. principio di intangibilità della legittima (art. 457, co. 3 c.c.) va inteso in senso (economico) quantitativo e non (giuridico) qualitativo (AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, 226), poiché il testatore può comporre la quota in esame con qualsiasi genere di bene compreso nella massa ereditaria in quanto il legittimario (non essendo erede dalla nascita) non vanta una forma di comproprietà ex lege sul patrimonio del de cuius, dev’essere meglio rimeditata alla luce dell’interesse composito facente normativamente capo al legittimario (cfr. CARIOTA FERRARA, La difesa della quota riservata ai legittimari, RDC, 1960, 5 e LA PORTA 2009, 715): la salvezza di cui all’art. 549 c.c. non significa che la riserva non riceve una tutela qualitativa ma comprova, molto più semplicemente, che l’art. 718 c.c. non lede qualitativamente la legittima in quanto è norma che qualifica la differente posizione del coerede divisionista (quand’anche non riservatario), laddove quindi l’art. 727 c.c. contempla un diritto del coerede in sé considerato e non anche una prerogativa che concorre a formare la situazione soggettiva vantata dal legittimario. 3.4. Un distinto oggetto dell’attribuzione (rispetto alla quota) si rinviene nella locuzione “altri diritti” che non vale a richiamarne una categoria omogenea di situazioni giuridiche soggettive attive ma, partitamente, si riferisce ai diritti reali d’abitazione e d’uso esistenti in favore del coniuge superstite ex art. 540, cpv. c.c. nonché ai diritti di credito (a carico dell’eredità) spettanti al coniuge separato con addebito (art. 548 c.c.) o divorziato (art. 9-bis, L. 1.12.1970 n. 898) ed ai figli naturali non riconoscibili ex art. 594 c.c. (MENGONI, 155). Trattasi, per taluna dottrina, di legati ex lege (BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI e NATOLI, 241 nota 17). 3.5. Le norme sulla successione necessaria devono ritenersi imperative (art. 457, co. 3 c.c.); esse sono finalizzate a garantire al legittimario (a seconda del differente possibile tipo di lesione: quantitativa o qualitativa) l’acquisto di una determinata quantità di beni in natura (artt. 537 ss. c.c. e artt. 553 ss. c.c.), a titolo di quota di eredità (artt. 536 e 551 c.c.), in piena proprietà (art. 550 c.c.), libera da pesi e condizioni (art. 549 c.c.); il solo limite che non opera per il testatore è in punto di composizione della quota in sede divisoria (art. 549 c.c.); persiste in ogni caso (AZZARITI, In tema di azione di riduzione ad integrandam legitimam, RDC, 1963, 339 ss.) la necessità che la legittima sia composta da beni sostanzialmente ereditari (così SC 12.3.2003 n. 3694, 23.3.1992 n. 3599, 2.10.1974 n. 2560, T. Busto Arsizio 15.3.2005 e, in dottrina, LA PORTA 1995, 213, per il quale a. la qualità di erede discende dall’acquisto in concreto di beni ereditari, con l’eccezione dell’art. 550 c.c.); dubitativa si rivela tuttavia parte della dottrina per la quale il riservatario ha un diritto alla riserva in valore e non in natura, potendo quindi i beni assegnati anche essere extra hereditatem (PENE VIDARI, 211 ss.). Al legittimario spetta la quota di riserva in natura la cui eventuale integrazione dev’essere parametrata sulla base dei valori esistenti al momento dell’apertura della successione (SC nn. 2452/1976 e 1079/1970). 3.6. Per il caso di esercizio dell’azione di riduzione l’onere probatorio grava a carico dell’attore legittimario pretermesso o leso (SC 12.9.2002 n. 13310).
  5. La natura mobile della quota. 4.1. Il cod. civ. del 1942, nel determinare la quota riservata ad ogni legittimario, ha adottato il sistema della quota mobile (rompendo in tal modo con il differente modello della quota fissa utilizzato invece dal previgente c.c. del 1865): la quota di appannaggio dei legittimari varia a seconda dell’esistenza di più categorie di riservatari nonché del numero di essi presente in ciascuna (e ciò al fine di consentire la modulazione, nelle singole differenti ipotesi, dell’entità della porzione disponibile): v. in tal senso gli artt. 537 e 542 c.c. (CAPOZZI, 425). La quota di riserva non può comunque mai eccedere complessivamente i 3/4 del patrimonio ereditario. 4.2. Il predetto sistema mobile solleva il rilevante problema pratico della determinazione delle porzioni di riserva per il caso di mancato esperimento da parte di un legittimario dell’azione di riduzione o per il caso di rinuncia all’eredità da parte dello stesso (ove non abbia luogo rappresentazione, cfr. SC 7.10.2004 n. 20018): si registra qui infatti un mutamento tra il numero dei legittimari esistenti al momento dell’apertura della successione e quello di coloro che vengono concretamente all’eredità. Sul presupposto che la rinuncia o la prescrizione riferita al diritto di legittima (o, per esse, all’azione di riduzione) equivale a rinuncia al diritto all’eredità (in quanto la quota di legittima è quota di eredità poiché il legittimario, quand’anche pretermesso, non solo ha diritto ad una portio bonorum ma pure di conseguirla a titolo di erede – arg. ex artt. 536 e 551, co. 1 c.c.: v. SC 12.1.1999 n. 251, 3.12.1996 n. 10775 e 4.4.1992 n. 4140 nonché, in dottrina, SANTORO PASSARELLI, 266 ss. e GROSSO e BURDESE, 86 ss.; contra FERRI, 7 ss. e AZZARITI, 1990, 228 ss. -): si tratta di stabilire, anche per individuare la regola di concorso correttamente applicabile, se la quota di legittima debba essere determinata sulla base del numero dei legittimari semplicemente chiamati o in base a quello dei successori (e cioè degli eredi effettivi). 4.3. Per la tesi tradizionalmente prevalente (v. SC 11.2.1995/1529, 9.3.1987/2434 e 11.5.1962/949 nonché in dottrina, ex plurimis, cfr. MENGONI, 159 ss., AZZARITI, Criteri per il calcolo della riserva nel caso di rinunzia da parte di alcuni degli aventi diritto, GC, I, 1987, 1053, FERRI, 31, TAMBURRINO, 1357, CASULLI, 804 e MARINARO, 47) la legittima si determina in base al numero dei riservatari che in concreto, nell’adire l’eredità, concorrono alla ripartizione dell’asse (non essendo il legittimario “erede del sangue” o “necessario” per il solo fatto dell’apertasi successione): si produce così l’espansione o l’incremento delle quote di riserva dei coeredi legittimari in esito al ricalcolo delle stesse (arg. ex art. 521 c.c.). 4.4. Per altra teorica la legittima si determina in forza del numero dei chiamati in astratto (arg. ex art. 537, co. 1 c.c.: “se il testatore lascia”) e, quindi, in via definitiva e finale sin dal momento dell’apertura della successione (quota frazionaria ‘edittale’ di eredità). Da qui l’operare, per una tesi risalente e minoritaria, dell’accrescimento (soprattutto se si ritiene che la riserva soddisfi, rimanendosi all’evidenza ancorati alla tradizionale concezione istituzionalistica dell’entità familiare, un interesse superiore della stessa famiglia) anche in sede di successione necessaria (quale fenomeno, rectius, di ‘non decrescimento’ ex art. 522 c.c.) in favore degli altri legittimari accettanti e chiamati nella stessa quota (BARBERO, 1038 nota 2, GIANNATTASIO, 16, CARIOTA FERRARA, 98 ss.; SC 26.10.1976/3888, 24.1.1957/221 e 27.1.1943/188, T. Monza 27.10.1992, T. Torino 6.7.1981, App. Torino 4.2.1983) o l’operare, per una tesi di dottrina isolata (FERRARI, 260 ss.) recentemente accolta dalle SU (cfr. SC 9.6.2006/13429 e 12.6.2006/13524 che si collocano così nel moderno solco diretto al riconoscimento di una più pregnante tutela dei terzi e di una maggior libertà dispositiva in favore del testatore piuttosto che in quello classico che privilegia sotto ogni profilo la tutela dei riservatari), del concretizzarsi (data la mancanza di alcuna vacatio di quota) della quota-parte di legittima in un valore economico che gli eventi successivi all’apertura della successione sostanziano in disponibile (v. anche CC n. 5611/1978 e SC 22.10.1975/3500). Per i primi commentatori il principio di diritto così affermato dalle cit. SU (dell’espansione, in fatto, della porzione disponibile) si estende a qualsiasi ipotesi di mancata adizione dell’eredità da parte di un legittimario esistente al tempo dell’apertura della successione (per es.: morte, assenza, indegnità, rinuncia all’eredità – v. MARINARO, 49 nota 102 e PENE VIDARI, 225; contra, per l’operare in caso di rinuncia all’eredità del meccanismo espansivo del ricalcolo, STEFINI, Determinazione della quota di riserva in presenza di legittimari rinunzianti all’azione di riduzione, CG, XII, 2006, 1716 -): ne deriva che la citata posizione giurisprudenziale (condivisa da PENE VIDARI, 226), qualora applicata estensivamente, racchiude tuttavia una portata abrogante della disciplina del legato in conto di legittima posta dall’art. 552 c.c. (v. GRANDI, Conseguenze applicative, in tema di legati ai legittimari, delle <<sentenze gemelle>> a Sezioni Unite del 9 e 12 giugno 2006, FPS, X, 2008, 814). 4.5. Recente autorevole dottrina sottolinea come debba ritenersi operante il criterio della situazione che in concreto si verifica ex post (ricalcolo espansivo della legittima) ma sulla scorta non dell’art. 521 c.c. (né, anche per la non ravvisabilità di una presunta vocazione solidale e congiunta del ‘gruppo’ di legittimari, dell’art. 522 c.c. in quanto norme entrambe poste a protezione non della riserva ma della formazione della comunione ereditaria in vista della futura divisione) bensì dell’art. 552 c.c. (LA PORTA 2009, 724 ss.) che, non a caso, è norma diretta a tutelare l’integrità della disponibile (FERRI, 30 nota 2).
  6. Rilevanza della qualifica ereditaria nella dimensione processuale. 5.1. Di grande momento è, inoltre, l’esatta definizione del peso della prova che incombe a carico di chi intenda chiamare in giudizio un soggetto nella veste di erede (art. 2697, co. 1, c.c.). In proposito, si rileva, grava unicamente sull’attore l’assolvimento dell’onere della dimostrazione circa la qualità ereditaria in funzione della quale il primo ha evocato in giudizio il convenuto (CC nn. 18534/2007, 5515/2006, 6479/2002, 10197/2000, 8391/1998, 11677/ 1998, 5219/1995 e 6905/1986). Tale prova, in quanto integrante la base oggettiva della vocatio in ius, dev’essere contenuta nell’atto introduttivo del giudizio (e fornita, per il caso di riassunzione del processo a norma dell’art. 303, co. 1, c.p.c., nel termine perentorio di cui all’a. 305, c.p.c.) pena la sua assoluta inidoneità al fine cui è destinato dalla legge (CConti Lazio 20 mar. 1998/113). 5.2. L’eccezione relativa alla mancata dimostrazione, da parte dell’attore, della legittimazione passiva del convenuto ha natura strettamente di rito, e non di merito, in quanto al Giudice viene richiesta una mera verifica documentale, da condursi sulla base ed alla stregua dei soli atti processuali prodotti sino al momento della sollevata eccezione. Oggetto dell’accertamento richiesto dal convenuto al Giudice, a rilievo meramente ‘incidentale’ (e strumentale rispetto all’emanazione dell’eventuale provvedimento di estinzione del processo), non è pertanto la verifica della legittimazione passiva ad essere parte di un rapporto sostanziale (ossia la verifica della titolarità del preteso debito ereditario), bensì la pregiudiziale costatazione formale del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attore (per la riferita differenza cfr., su tutte, CC 26 nov. 1998/11981 e CC 4 sett.1998/8775). In altri termini il convenuto chiede al Giudice unicamente di accertare se sia idoneo ad instaurare un legittimo contraddittorio (quand’anche in sede di riassunzione dell’interrotto processo) l’atto con il quale si conviene in giudizio il soggetto destinatario della delazione ereditaria, soltanto in quanto asserito erede di un dato de cuius, senza che di tal’ultima qualità sia data alcuna prova (T Napoli 14 sett. 1965, T Sup. Acque 10 ott. 1991/58 e da CConti 19 mar. 1988/113724). 5.3. La eccezione in esame, quand’anche sollevata da uno solo dei soggetti chiamati in giudizio, è altresì idonea a propagarsi e a produrre efficacia anche rispetto ai soggetti non costituiti, qualora convenuti in qualità di litisconsorti necessari secondo la stessa irrituale modalità ed al medesimo titolo ereditario. Ai convenuti, tutti, deve essere infatti riconosciuta la natura di litisconsorti necessari “per ragioni processuali”, ossia al fine di rendere possibile la più “economica” definizione della controversia che li riguarda nella specifica qualità addotta dall’attore (tra le più recenti, Cass. n. 23756/2008; Cass. 25 marzo 2005, n. 6469; Cass. 28 ottobre 2004, n. 20874; SC n. 3278/2003, Cass. 19 giugno 2002, n. 8862; nonché, tra le altre, v. SC n. 1999, n. 3335; SC n. 2581/1998; CC n. 779/1997; CC n. 8452/1995; SC n. 9592/1992; Cass. civ. Sez. III, 29/01/1991, n. 874; Cass. civ. Sez. II, 20/12/1988, n. 6942; CC n. 5169/1986; CC n. 4141/1985; SC n. 2931/1984; Cass. civ., 16/03/1984, n. 1824). Ciò perché gli “atti di rilevazione dei vizi del procedimento” si concretano in eccezioni a rilievo non meramente personale ma nell’interesse di tutti i litisconsorti. Sul punto vedasi, benché in tema di competenza territoriale (quale eccezione comunque sempre tutta in rito), CCost. 41/2006 nonché CC 19055/2006 e 16800/2006. Del resto la rilevazione di vizi del procedimento a litisconsorzio necessario o di suoi atti processuali e la proposizione della relativa eccezione non può che giovare a tutti i litisconsorti in quanto diretta a garantire la regolarità del procedimento giudiziale e, dunque, l’emanazione di qualunque provvedimento idoneo a definirlo in qualunque senso. Resta nella disponibilità del singolo litisconsorte il solo “merito” delle rispettive situazioni soggettive, ancorché processualmente avvinte dal nesso di cui all’art. 102 c.p.c.; non certo la regolarità del procedimento che, se è irregolare, non può che esserlo per tutti i convenuti, ex adverso meramente asseriti eredi (quand’anche sulla base di una prova funzionalmente inidonea all’assunzione della qualità di erede, per es.: la denuncia di successione, CC n. 6574/2005). 5.4. In conclusione il convenuto, con l’eccezione considerata, non solleva affatto una difesa di merito (come sarebbe, per es., se facesse valere l’intervenuta prescrizione del proprio diritto sostanziale dedotto ad oggetto di causa o una compensazione del proprio credito controverso o, ancòra, una cessione dei propri diritti ereditari) la quale ultima potrebbe giovare, ai fini di una pronuncia di merito, ovviamente solo nei riguardi della parte che la solleva (anche se questa fosse legata ad altri litisconsorti necessari) poiché in tal ultimo caso entrerebbero in gioco affatto differenti accertamenti in punto di effettiva titolarità o meno del debito ereditario: il litisconsorte, ora considerato quale autonomo titolare o non titolare del diritto litigioso, verrebbe difatti qui considerato nella differente veste sostanziale di necessario destinatario individuale della pronuncia di merito emessa ad personam. Da ciò derivando che, rispetto ad una unitaria posizione di litisconsorzio passivo necessario, mentre le eccezioni di rito rivestono rilevanza ‘reale’, quelle di merito sono invece destinate ad operare su un piano di incidenza strettamente personale. Con l’eccezione qui analizzata, il soggetto (irritualmente) convenuto (ma comunque) comparso non chiede per tutti i (presunti) eredi consorziati una “assoluzione” nel merito (non domanda cioè al Giudice di accertare la sostanziale inesistenza, pro quota, del debito rispetto a tutti e ciascuno dei chiamati) ma chiede solo di accertare la carenza di legittimazione passiva nel gruppo convenuto in necessaria struttura litisconsortile, giusta la mancata prova attorea, in sede di vocatio, della coessenziale qualità ereditaria del medesimo consorzio.
  7. Profili internazionalprivatistici. 5.1. L’art. 46, cpv., L. 31.5.1995 n. 218 (riforma del d.i.pr.) permette al cittadino italiano di assoggettare la propria successione ereditaria alla disciplina del Paese estero nel quale lo stesso risiede (la predetta ‘lex shopping’ risulterà efficace se il disponente risiederà ancòra colà al tempo della propria morte), tuttavia tale scelta non può pregiudicare i diritti che l’ordinamento italiano riconosce ai legittimari residenti in Italia al momento della dipartita dell’ereditando. Da ciò si evince come la tutela della legittima non opera per quei riservatari italiani residenti all’estero al tempo dell’apertura della successione (tuttavia un testamento confezionato mediante disposizioni che sfruttino questo più ampio spazio di autonomia negoziale si rivelerebbe ad alto rischio di instabilità, quantomeno per la potenziale riducibilità delle singole attribuzioni lesive ivi contenute, considerato il labile criterio di collegamento utile alla disapplicazione della disciplina italiana in punto di tutela del legittimario rappresentato dal luogo di residenza del riservatario al tempo del decesso dell’ereditando); taluni tuttavia dubita della coerenza di tale scelta legislativa rispetto all’art. 3 Cost. (v. DE ROSA, 530). 5.2. All’esito di quanto sopra evidenziato la successione necessaria non può dunque ritenersi istituto di ordine pubblico internazionale (cfr. CC 24.6.1996/5832 e, per la dottrina, DOSSETTI, 18 ss.; contra T. Milano 4.12.1992).

 

537           Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.Salvo quanto disposto dall’art.              542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la                        metà del patrimonio.

                        Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali                     tra tutti i figli, legittimi o naturali.

                        I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione                     spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il                     giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

            BIBLIOGRAFIA

CICU, Le successioni, Milano, 1947. GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, I, 1952. SANTORO PASSARELLI, Commutazione della quota successoria, Saggi di diritto civile, II, Napoli, 1961. LANZILLO, Il matrimonio putativo, Milano, 1978. CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979. FERRI, Delle successioni – Dei legittimari (artt. 536-564), COM. S.B., Bologna-Roma, 1981. FINOCCHIARO A. – FINOCCHIARO M., Diritto di famiglia, II, Milano, 1984. MIRONE, I diritti successori del coniuge, Napoli, 1984. TAMBURRINO, Successione necessaria, EdD, XLIII, Milano, 1990. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione legittima, Tr. C.M., Milano, 1999. COM. Z.P.D., Delle successioni, sub artt. 456-809, Milano, 1993. CANTELMO, Successioni e donazioni, RES., Padova, 1994. CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, Tr. RES., 5, I, Torino, 1997. MENGONI, Successione per causa di morte. Successione necessaria, Tr. C.M., Milano, 2000. GARDANI CONTURSI LISI, D CIV, Successione necessaria, XIX, Torino, 2001. ALF ROSS, Diritto e giustizia, Torino, 2001. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2005. BIANCA, Diritto civile, La famiglia – le successioni, II, 2005. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 2009. MARINARO, La successione necessaria, Tr. diritto civile CNN, Napoli, 2009; MASINI, COM. GAB., Delle successioni, sub artt. 456-564, Torino, 2009.

SOMMARIO

  1. Filiazione legittima e naturale. – 2. La quota di riserva. – 3. La facoltà di commutazione.
  2. Filiazione legittima e naturale. 1.1. Articolo così sostituito dalla riforma del diritto di famiglia (art. 173 L. n. 151/1975). 1.2. La norma tende ad equiparare (ex art. 30, co. 3°, Cost.), su una base quantitativa comune, la filiazione fuori dal matrimonio a quella legittima (v. CCost. 8.6.1984 n. 168). La riserva spetta solo al figlio naturale riconosciuto o dichiarato (arg. ex artt. 573 e 594 c.c.), ossia munito del relativo status (MENGONI 2000, 159, BONILINI, 129 nonché BONILINI, Lo status o gli status di filiazione ?, Studi in onore di A. Palazzo, Diritto privato, II, Persona, famiglia e successioni, Torino, 2009, 97 ss.).
  3. La quota di riserva. 2.1. Dal duplice criterio utilizzato dalla norma per la determinazione della quota di riserva risulta la natura mobile della stessa (cfr. COM. Z.P.D., 170). Taluna giurisprudenza di merito ha adottato la tesi recentemente fatta propria dalla SC (SU 9.6.2006/13429 e 12.6.2006/13524): v. App. Perugia 22.5.1987 e T. Cuneo 20.10.1983.
  4. La facoltà di commutazione. 3.1. Dal 2° cpv. della presente norma si evince l’anomalia di una preferenza legislativa riconosciuta, in àmbito successorio (CICU, 177), agli interessi che coibentano il modello familiare legittimo rispetto al nucleo naturale (con sospetta incostituzionalità, in pregiudizio dei legittimari, per contrasto con l’art. 3 Cost.: BIANCA, 679; diversamente, arg. dal combinato disposto di cui agli artt. 29, co. 1 e 30, co. 3°, Cost., MENGONI 1999, 74 e 75); sotto differente luce trattasi dell’ultimo residuo positivo della preminente posizione accordata al figlio legittimo (MASINI, 546), benché attenuata dal potere di opposizione del figlio naturale (in quest’ultima ottica il diritto di commutazione spetta anche nei confronti dei figli naturali pienamente inseriti ed integrati nell’alveo della famiglia legittima); per la legittimità costituzionale dell’istituto de quo, cfr. CCost. 18.12.2009, n. 335 (v. ROSS, 254 e ss.). 3.2. Lo ius commutandi spetta anche ai figli legittimati e adottivi ex art. 536, cpv., c.c. (CAPOZZI, 459 e TAMBURRINO, 1357; contra D’AVINO, Commutazione delle quote ereditarie dei figli naturali, R NOT, 1984, 570). Si ritengono esclusi, benché legittimi, i figli nati da matrimonio invalido (LANZILLO, 291). 3.3. Per i figli non riconoscibili, sprovvisti di status, il rimando è agli artt. 580 e 594 c.c. 3.4. Per parte della dottrina (arg. ex art. 542, co. 3°, c.c.) il diritto di commutazione spetta anche al coniuge superstite verso i figli naturali concorrenti (MIRONE, 101 ss.); per parte della giurisprudenza (arg. ex art. 542, co. 3, c.c.) il diritto di commutazione è invece esercitabile anche nei confronti del coniuge superstite che concorre all’eredità (SC 16.4.1981 n. 2305); la dottrina prevalente interpreta invece l’art. 542, co. 3, c.c. nel senso che il diritto di commutazione spetta ai figli legittimi anche quando succedono in concorso con il coniuge (BONILINI, 121 e MENGONI 1999, 75 nota 30) il quale ultimo, quale ed in quanto comunista, deve in ogni caso acconsentire nella scelta dei beni da dedurre ad oggetto di commutazione laddove, in mancanza di detto consenso, i figli legittimi dovranno chiedere al giudice la determinazione dei beni da commutare (CAPOZZI, 462). Quanto al regime della facoltà di commutazione, in punto di usufrutto uxorio, per le successioni apertesi anteriormente all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia: v. SC 7.7.1987 n. 5896 e 11.5.1987 n. 4324. 3.5. Poiché l’art. 30, co. 3 Cost. tende a limitare alle sole ipotesi normative i casi di disuguaglianza tra figli legittimi e naturali, l’eccezionale potere di commutazione presuppone una fonte legale della vocazione ereditaria dei figli naturali (ex artt. 566, cpv. o 537, u.c., c.c.), risultando essa esclusa per il caso di vocazione testamentaria (MENGONI 2000, 163, CAPOZZI, 463 e GANGI, 321 e 322) rispetto alla quale il potere commutativo opera solo nell’ipotesi di apertura della successione necessaria all’esito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione in sèguito alla preterizione dei figli naturali; la commutazione può tuttavia operare anche in caso di assegno divisionale semplice (MENGONI 1999, 90 e 91) mentre risulta comunque impedita in caso di assegno divisionale qualificato (MENGONI 1999, 91 e BIANCA, 679). Il diritto di commutare presuppone l’esistenza di una situazione di comunione ereditaria (nell’àmbito della quale i figli naturali sono investiti ex lege di una posizione reale: quota in proprietà), tant’è che per una parte della dottrina tale diritto d’opzione sussiste unicamente se e quando il de cuius ha istituito per testamento solo i figli legittimi in una quota di eredità maggiore di quella disponibile (AZZARITI, 246; v. però FERRI, 33). Sul presupposto dell’accordo (sull’an e sul quomodo) tra tutti i figli legittimi in ordine all’esercizio della facoltà di commutazione: in caso di contestazione tra i soggetti coinvolti nella vicenda commutativa (in punto di determinazione quantitativa dei commutandi beni) la decisione spetta al giudice (FERRI, 40 nota 1; contro MENGONI 1999, 79 nel testo e in nota 40). 3.6. Si ritiene comunemente sussistere, in testa ai figli legittimi, un diritto potestativo ad esercizio controllato” (GARDANI CONTURSI LISI, 118, SANTORO PASSARELLI, 718 e MENGONI 1999, 76). Il diritto di commutazione, dal lato dei soggetti attivi, è costruito come ad attuazione collettiva (CAPOZZI, 463), ben potendo essere esercitato nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti passivi (CARRARO, 134 nota 16; contra, per il principio di parità di trattamento tra i figli naturali, CANTELMO, 496) con il necessario consenso, se effettuata con beni ereditari, degli altri figli naturali non estromessi (MENGONI 1999, 84 ss.); ritenendosi inoltre ammissibile, dal lato dei soggetti passivi, un’opposizione esercitata da uno solo dei figli naturali (v. COM. Z.P.D., 171) producendo essa effetti per il solo opponente o, secondo altra corrente (MENGONI 1999, 85), risultando efficace anche per gli altri figli naturali (salvo che la commutazione sia effettuata con danaro non ereditario). L’esercizio del diritto di commutazione può avvenire sino a che non è sciolta la comunione (MENGONI 1999, 82) e può essere provocato dal figlio naturale attraverso la richiesta di divisione ereditaria; dubbia, in pendenza della comunione ereditaria, la legittimazione attiva dei figli naturali all’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. (per la positiva CICU, 179; contra MENGONI 1999, 82). Sotto il profilo funzionale l’istituto in esame produce: i) per l’opinione prevalente, un effetto divisorio ex art. 764 c.c. (SC 5.12.1996 n. 10849 e 27.1.1986 n. 543) in quanto atto idoneo a sciogliere la comunione dei beni ereditari nei confronti dei figli naturali (SANTORO PASSARELLI, 719 ss., CICU, 178 e MENGONI 1999, 78) con conseguente applicabilità degli artt. 757, 758, 762 e 763 c.c. (MENGONI 1999, 80); ii) per altra parte della dogmatica l’istituto è invece uno strumento diretto ad estromettere stragiudizialmente i figli naturali dalla comunione ereditaria richiedendosi la sussistenza in concreto di una ‘giusta causa’ (FERRI, 35 e BONILINI, 130); iii) per altri ancòra (arg. ex art. 713, co. 1, c.c.) è istituto che racchiude una funzione “antidivisionale” (D’AVINO, 570). In ogni caso il diritto alla commutazione del figlio legittimo prevale sul diritto alla divisione del figlio naturale (MENGONI 1999, 78). Quanto alla struttura della dichiarazione di esercizio della facoltà di commutazione, per parte della dottrina essa si sostanzia in un negozio unilaterale recettizio: irrevocabile ex artt. 1334 e 1335 c.c. (laddove un’eventuale opposizione interviene, quale elemento esterno alla fattispecie già perfezionatasi, ad impedire l’attuazione della fase esecutiva: FERRI, 35 e 36) o (ricostruita diversamente l’intera vicenda in termini di fattispecie a formazione successiva) è negozio la cui efficacia risulta subordinata alla condizione sospensiva della mancata opposizione dei figli naturali entro un congruo termine oppure, in caso di tempestiva opposizione, ad una pronuncia giudiziale che ne dichiari l’infondatezza (MENGONI 1999, 85, per il quale a. quindi l’esigenza di un controllo in sede di esercizio del potere conformativo si traduce strutturalmente nella complessità della fattispecie che sorge in via preliminare ai sensi dell’art. 1334 c.c.); per altra dottrina la fattispecie viene invece ridotta a semplice proposta contrattuale tesa a produrre l’effetto stragiudiziale di far cessare la comunione ereditaria rispetto ai figli naturali (FINOCCHIARO A. – FINOCCHIARO M., 2282); mentre, per altra corrente ancòra, l’atto in esame riveste invece natura (non negoziale ma) giudiziale (CANTELMO, 494 e 495). 3.7. La commutazione attribuisce al figlio naturale un diritto diverso in luogo di quello alla quota in natura (che si estingue consentendo, in via indiretta, una proporzionale espansione delle quote di comunione degli altri coeredi, figli legittimi, all’intera massa ereditaria risultante dopo la commutazione), attuando così una qual sorta di datio in solutum (MENGONI 1999, 78) anche in quanto l’effetto commutativo è (‘reale’ nel senso che il suo darsi è) subordinato all’effettivo soddisfacimento delle ragioni successorie dei titolari della quota commutata (BIANCA, 679), risultando esso immediato (ex art. 1376 c.c.) per il caso di commutazione con immobili ereditari (senza necessità perciò, per il prodursi del relativo trasferimento, di una struttura bilaterale né dunque di una pronuncia ex art. 2932 c.c.) o risultando esso mediato dal sorgere di un’obbligazione di dare (gravante a carico dei commutanti figli legittimi) per il caso si sia optato per la liquidazione del diritto alla quota attraverso l’attribuzione di una somma di danaro (MENGONI 1999, 87 e 88). I figli naturali (accettanti l’eredità), ricevuta la porzione commutata, mantengono la qualità ereditaria (senza quindi divenire legatarii per mero effetto dell’estinzione del diritto di quota) e, in ragione della mancata risoluzione della vocazione ereditaria, si ritiene in primis che: i) conservano un diritto pro quota in riferimento ad un’ipotetica successiva scoperta di beni ereditari (BONILINI, 130) rispetto alla quale i figli legittimi restano vincolati alla precedente commutazione che risulta quindi da completare (MENGONI 1999, 80 e 81); ii) rispondono verso i creditori ereditari della relativa quota di debiti, risultando altresì per essi pienamente ammessa un’accettazione beneficiata dell’eredità. 3.8. Sotto il profilo contenutistico la dichiarazione di volontà di commutare deve anche indicare secondo quale modalità (qualitativa) s’intende attuare la commutazione (FERRI, 36; diversamente CICU, 77), dovendosi di conseguenza fissare solo in sede esecutiva l’esatto ammontare della somma o l’individuazione degli immobili (FERRI, 37; contro MENGONI 1999, 81). La forma dell’atto di commutazione e della relativa opposizione, rispondendo ai principi generali, è libera (salvo per l’esercizio del diritto di commutazione ritenere applicabile, nell’aderire alla tesi dell’atto avente natura divisoria, l’art. 1350 n. 11 c.c. e, ai fini pubblicitari, l’art. 2646 c.c.: v. MENGONI 1999, 85). L’opposizione è atto unilaterale che, valendo a contrastare gli effetti commutativi, ben può essere anche stragiudiziale: saranno poi, eventualmente, i figli legittimi ad agire in jus con le forme della citazione (BIANCA, 679). L’onere dell’opposizione dev’essere assolto entro un congruo termine (MENGONI 1999, 86 e FERRI, 42) o, per analogia, ex art. 645 c.c. (CATTANEO, 441) o entro il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. (CAPOZZI, 469). L’opposizione può attenere all’an (anche in punto di esistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione in esame) o al quantum della commutazione e non anche ai connessi aspetti qualitativi (MENGONI 1999, 77). 3.9. Si ritiene che l’istituto abbia effettiva utilità solo qualora valga a realizzare un’estromissione totale del figlio naturale dalla comunione ereditaria (per l’inammissibilità di una commutazione parziale v. MENGONI 1999, 82): la commutazione, sotto il profilo dell’oggetto, deve infatti soddisfare l’intera quota spettante al soggetto passivo che non può quindi essere costretto a restare in comunione per il residuo della quota non liquidata in danaro o immobili (CICU, 179). I commutandi beni devono essere valutati al momento di esercizio del diritto potestativo (FERRI, 38 e 39). I figli legittimi possono imporre ai figli naturali una commutazione in parte in immobili ereditari ed in parte in danaro (FERRI, 36 e CICU, 179; contra MENGONI 1999, 82 e 83, arg. ex. artt. 1181 e 1285 c.c.). A differenza dei beni immobili, il danaro può anche essere cespite di provenienza non ereditaria (CICU, 179): in questo caso i figli legittimi, in sede di divisione dell’eredità, hanno diritto di prelevare (in più rispetto alla relativa quota) beni di valore corrispondente alla somma personale utilizzata al fine della commutazione (arg. ex art. 725 c.c.). Uno o alcuni soltanto dei figli legittimi non possono pagare interamente la quota del figlio naturale con beni immobili ereditari (altrimenti finirebbero per disporre di beni parzialmente altrui) né con danaro proprio (acquistando un credito da rimborso verso gli altri figli legittimi) in quanto per la commutazione è necessario il consenso di tutti i legittimati attivi poiché diversamente anch’essi subirebbero la commutazione insieme ai figli naturali (FERRI, 41 e MENGONI 1999, 84; diversamente CICU, 180, che ritiene applicabile l’art. 1108 c.c.). I figli legittimi, con il consenso di quelli naturali, possono dare in commutazione ai secondi qualsiasi bene, senza per ciò solo intaccare la natura dell’atto (FERRI, 36 e CICU, 179); tuttavia, per autorevole dottrina, quando la fattispecie richiede la struttura del patto (in quanto le ragioni dei figli naturali vengono tacitate con beni diversi da quelli previsti per legge): o si ha divisione se il figlio naturale accetta beni mobili ereditari diversi dal denaro o si ha permuta (ex art. 764 c.c.) di quota ereditaria del figlio naturale contro trasferimento di beni personali dei figli legittimi (MENGONI 1999, 81 nota 48). 3.10. Per taluna dottrina la commutazione realizza una cessione (‘forzata’) di quota, ravvisandosi in testa ai figli legittimi uno ius optionis, ex lege, all’acquisto di quota ereditaria (CICU, 177 e 180); per altra teorica il fenomeno si spiega, pur sempre nell’ambito dell’efficacia traslativa, in termini di vicenda permutandi causa (realizzandosi uno scambio, con scopo indiretto di divisione, tra diritti o cose), dalla quale restano esclusi i beni mobili diversi dal denaro ed i beni immobili non ereditari (FERRI, 36); infine, per altra tesi (CAPOZZI, 465: “lo scopo non è quello di attribuire ai soggetti passivi valori corrispondenti alla quota”), la vicenda ha natura modificativa: attribuzione di beni determinati in soddisfazione della quota di eredità (sul presupposto della ritenuta differenza tra diritto di comproprietà e diritto di proprietà solitaria e quindi nel solco della tesi della comunione ricostruita in termini di proprietà plurima parziaria). 3.11. In quanto retaggio dell’antico privilegio della prole legittima rispetto ai figli naturali: lo ius commutandi è potere strettamente personale che si ritiene, quale prerogativa ereditaria dello status di figlio legittimo (espressiva dell’interesse a non patire il presunto pregiudizio morale consistente nel dover subire una comunione con i figli naturali del proprio genitore), intrasferibile in favore dell’eventuale cessionario di quota (v. COM. Z.P.D., 171, SANTORO PASSARELLI, 720 nota 32, FERRI, 39 e PERLINGIERI, L’intrasmissibilità della facoltà di commutazione di cui all’a. 547 c.c., D GIUR, 1965, 827; contra T. Napoli 3.7.1965 e, in dottrina, MENGONI 1999, 89 e 90); allo stesso modo lo ius optionis non può essere esercitato dai figli legittimi verso il cessionario della quota dei figli naturali (MARINARO, 123; contra CARRARO, 132); identicamente lo ius optionis risulta intrasmissibile causa mortis agli eredi dei figli legittimi deceduti prima di averlo esercitato, ove non siano eredi discendenti ai quali il diritto di commutazione spetta iure proprio e non in quanto eredi (FERRI, 40); per autorevole dottrina il diritto di commutazione spetta ai discendenti (quand’anche naturali: MENGONI 1999, 75) dei figli legittimi che vengono all’eredità per diritto di rappresentazione (FERRI, 32; contra MARINARO, 123), laddove chi subentra per rappresentazione al figlio naturale resta assoggettato all’eventuale esercizio del potere di commutazione da parte dei figli legittimi (MASINI, 547). Considerata l’inapplicabilità dell’art. 566, cpv. c.c. alla successione ex testamento: nell’àmbito della successione intestata non sono ammesse disposizioni testamentarie preclusive del potere di commutazione o della relativa scelta in punto di quomodo (MENGONI 1999, 90 ss. e CICU, 178). Se invece si ritiene, anche nell’ottica di un preteso favor commercii (MENGONI 1999, 89), che lo ius commutandi vale a comporre oggettivamente la quota di riservatario del figlio legittimo, così incrementando quest’ultima sotto il profilo patrimoniale (non essendo quindi prerogativa strettamente personale che inerisce, in punto di legittimazione, alla qualità soggettiva di erede qualificato iure sanguinis da un determinato status familiae’ o filiationis – v. CCost. 21.10.2005 n. 570 -), la disposizione testamentaria preclusiva dell’intangibile diritto di commutazione rischia di ricadere sotto la falce dell’art. 549 c.c. con conseguente sanzione sub species iuris di inefficacia o di nullità (D’AVINO, 577 ss.). Per parte della dottrina, sulla scorta della tesi che legge l’art. 30, co. 3° Cost. come norma di favore per i componenti della famiglia legittima e dunque nella prospettiva che valorizza la rilevanza patrimoniale della fattispecie commutativa, il diritto di commutazione opera anche nell’area della successione testamentaria ed una sua attribuzione causa mortis da parte dell’ereditando non dev’essere letta come un peso imposto sulla quota spettante ai figli naturali (MASINI, 552 e 553): sotto tale luce il potere (non eccezionale) di commutazione potrebbe anche essere di fonte volontaria.

 

538           Riserva a favore degli ascendenti legittimi.Se chi muore non lascia figli legittimi                   né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del                               patrimonio, salvo quanto disposto dall’art. 544.

                        In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i                            criteri previsti dall’art. 569.

            BIBLIOGRAFIA

CICU, Successione legittime e dei legittimari, Milano, 1947. FERRI, Delle successioni – Dei legittimari (artt. 536-564), COM. S.B., Bologna-Roma, 1981. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, Tr. C.M., Milano, 2000. BIANCA, Diritto civile, La famiglia – le successioni, II, 2005. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 2009; MASCHERONI, COM. GAB., Delle successioni, sub artt. 456-564, Torino, 2009.

SOMMARIO

  1. Gli ascendenti legittimi. – 2. La quota di riserva.
  2. Gli ascendenti legittimi. 1.1. Articolo così sostituito dalla riforma del diritto di famiglia (art. 174 L. n. 151/1975). 1.2. La norma sancisce il principio in forza del quale agli ascendenti legittimi spetta la qualità di legittimari solo in mancanza di figli legittimi, naturali (CCost. 30.4.1973 n. 50) o adottivi (FERRI, 43) del de cuius nonché di altri discendenti in rappresentazione dei cit. figli (MENGONI, 163). La vocazione degli ascendenti legittimi non è invece esclusa da quella del coniuge, con il quale i primi concorrono. 1.3. Risultano compresi nel novero degli ascendenti legittimi e dunque rivestono la qualità di legittimari: i) i genitori legittimi ai quali sono equiparati i genitori che hanno legittimato il figlio purché la legittimazione sia intervenuta prima dell’apertura della successione (in quanto, se avviene successivamente, essa può operare, ex art. 282 c.c., solo in favore dei discendenti del figlio premorto e non anche a vantaggio dei genitori legittimanti); ii) i genitori adottivi e i loro ascendenti legittimi, all’esito di una speciale adozione cd. (piena o) legittimante di minori (arg. ex art. 27, co. 3°, L. 4.5.1983 n. 184 che esclude dalla successione i genitori di sangue anche se legittimi poiché vengono meno i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine); di contro l’ordinaria adozione codicistica di persone maggiori di età (artt. 291 ss. c.c.) e quella speciale che si ha in casi particolari (non piena) di minorenni (ex art. 44, L. 4.5.1983 n. 184) non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione (v. l’art. 304 c.c. al quale rinvia l’art. 55, L. 4.5.1983 n. 184) né impedisce la vocazione dei genitori legittimi (arg. ex art. 300, co. 1, c.c.); iii) gli ascendenti di grado ulteriore assumono la qualità di legittimari solo se anch’essi a loro volta, al pari ed in assenza dei genitori dell’ereditando tanto del ramo paterno quanto di quello materno, risultano legittimi (ossia legati al defunto da una catena ininterrotta di rapporti di filiazione legittima, legittimata o di adozione piena). 1.4. Non rivestono la qualità di legittimari e non risultano destinatari della vocazione ereditaria i genitori naturali, nemmeno se hanno riconosciuto il figlio (CAPOZZI, 431). In tal modo si crea un’asimmetria, nell’àmbito della parentela naturale, rispetto al trattamento riservato ai figli naturali (qualificati come legittimari). Vi è chi ritiene la norma incostituzionale in quanto contraria alla completa equiparazione della condizione di figlio legittimo e figlio naturale attuata dalla riforma del diritto di famiglia (FERRANDO, La successione del genitore naturale: problemi di legittimità costituzionale, GI, 1985, I, 184). Per altra dottrina, ai fini di garantire il rispetto dell’art. 3 Cost., la norma va interpretata come riferita anche agli ascendenti naturali (BIANCA, 683). La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’esclusione del genitore naturale dalla categoria dei legittimari (T. Genova 8.10.1983). Non vantano diritti riservati gli ascendenti legittimi di genitori naturali né gli ascendenti naturali di genitori legittimi (MASCHERONI, 555).
  3. La quota di riserva. 2.1. Agli ascendenti, in mancanza del coniuge ed a prescindere dal numero degli aventi diritto, spetta complessivamente un terzo del patrimonio (AZZARITI, 244 e CICU, 112), e precisamente: i) ai genitori in parti uguali (un sesto ciascuno) o per intero al genitore superstite (in linea ascendente non opera la rappresentazione); ii) in mancanza dei genitori la quota spetta, rispettivamente, per metà agli ascendenti della linea materna e per metà a quelli della linea paterna; iii) se però gli ascendenti non sono di ugual grado, essi succedono in ordine di prossimità: l’intera riserva spetta al più vicino, senza distinzione di linea (per il criterio di vocazione legittima in base al quale il grado prossimo esclude quello remoto, ex art. 569, co. 2, c.c.). 2.2. Anche in relazione alla quota di riserva la vocazione dei genitori ha un grado successorio prevalente (così valendo ad escludere quella degli altri ascendenti), per come previsto (benché in sede di successione legittima) dall’art. 568 c.c. (MENGONI, 163). 2.3. Se gli ascendenti concorrono con il coniuge, la porzione spettante ai primi subisce una riduzione per effetto del concorso: ai primi spetta un quarto del patrimonio, al coniuge è riservata la metà (art. 544 c.c.). In tal caso la disponibile resta limitata unicamente ad un quarto del patrimonio. 2.4. Secondo le recenti SU (SC 9.6.2006/13429 e 12.6.2006/13524) gli ascendenti legittimi acquistano la quota di riserva solo in caso di mancanza originaria di discendenti del de cuius, rimanendo essi invece estranei alla successione in qualità di legittimari per il caso di esistenza anche di un solo discendente sebbene quest’ultimo, successivamente, non venga in concreto alla successione. 2.5. In sede di possibile riforma della successione necessaria, anche la posizione di legittimari assunta dagli ascendenti legittimi ne dovrebbe risultare coinvolta (BONILINI, Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria, FPS, 2007, 581 ss.). Infatti, de iure condendo, parte della dottrina reputa eccessivo il trattamento successorio attualmente riconosciuto in favore degli ascendenti tanto sotto il profilo della riserva in piena proprietà quanto sotto l’aspetto dell’invariabilità della quota di relativa spettanza sia nel caso di unico ascendente che in quello di una loro pluralità (MASCHERONI, 556).
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