Proprietà intellettuale e industriale

Proprietà intellettuale e industriale

Quest’area del diritto privato si occupa dell’universo della “creazione originale”, della “novità” e delle “idee in atto” per regolarne le forme di tutela e di circolazione.

L’oggetto di diritti assoluti può essere rappresentato anche da beni immateriali e incorporali, come accade per la ‘proprietà’ intellettuale sulle opere letterarie, artistiche o scientifiche e per la ‘proprietà’ industriale sulle invenzioni (oltre che sui modelli anche di utilità e sui disegni) applicabili all’industria, quali categorie di interessi protetti, anche a livello internazionale, dal diritto d’autore e dal diritto d’inventore che assicurano al titolare forme di sfruttamento economico esclusivo a vantaggio di un numero indistinto di beneficiari.

Ciò che la legge tutela, per un certo periodo di tempo, non è il bene materiale in cui si concreta l’idea (cd. corpus mechanicum) ma è l’idea (non come tale e fine a se stessa ma) in quanto realizzata in quella specifica forma idonea alla produzione di una data utilità (cd. corpus mysticum).

Il diritto d’autore (tanto quello di natura ‘morale’ alla paternità dell’opera quanto quello di carattere ‘patrimoniale’ allo sfruttamento economico della pubblicazione) sorge per il solo fatto della creazione, al termine della relativa attività di lavoro intellettuale, e si acquista a titolo originario. Il diritto (patrimoniale) d’invenzione, acquistandosi parimenti a titolo originario, nasce invece quale conseguenza del brevetto (diritto di esclusiva o di privativa), pur’esso implicando un contenuto ‘morale’ giuridicamente tutelato.

Lo Studio Crotti tratta altresì, in materia aziendale, della tutela dei marchi e delle relative forme di circolazione.