Diritto di famiglia e giurisdizione volontaria

Diritto di famiglia e giurisdizione volontaria

Il diritto di famiglia assorbe certamente una parte essenziale, anche nella sfera affettiva, della vita del privato e le regole che la disciplinano, venendo in rilievo con maggiore partecipazione da parte del cliente nei momenti di crisi, tendono a bilanciare gli opposti interessi in gioco riconoscendo prevalenza, su tutti quelli possibili, alla tutela dell’interesse dei figli, soprattutto quando minori, la cui esistenza incide, per esempio, sul diritto all’assegnazione della casa coniugale.

Separazione (non neutralizzata dalla riconciliazione) e divorzio, consensuali o giudiziali, gli istituti che conducono le parti, per gradi, alla dissoluzione del vincolo coniugale.

Per le coppie di fatto, che convivono come quelle unite in matrimonio (more uxorio), lo strumento del contratto è, ancòra oggi, il mezzo giuridico che consente loro, in modo soddisfacente, di regolare la relativa dimensione economica in ragione del rapporto affettivo.

Imprescindibile inoltre, per il Legale, la conoscenza delle regole che disciplinano la filiazione, le adozioni e tutti gli istituti, collegati alla famiglia, fonti di status (per esempio: i matrimoni e le loro possibili vicende anche negoziali, i vincoli di parentela e di affinità, la legittimazione, la potestà genitoriale, l’usufrutto legale, ecc.) e, comunque, la complessiva normativa che il legislatore pone in campo familiare (il regime patrimoniale tra i coniugi, il fondo patrimoniale e le convenzioni matrimoniali in genere, le influenze che la materia dell’impresa può esercitare sul rapporto coniugale, i rimedi contro gli abusi familiari, la tutela minorile, ecc.).

Infine, in tema di ‘persone’, l’Avvocato Luca Crotti ha approfondito, e tratta nello svolgimento dell’attività professionale, gli istituti che implicano lo svolgimento giudiziale di procedimenti di volontaria giurisdizione: e quindi i rimedi offerti, per chi è ancora capace di agire, dall’amministrazione di sostegno nonché, per i casi più compromessi, i residuali strumenti dell’inabilitazione e dell’interdizione, non escluso, per i minori coniugati, l’istituto della emancipazione.